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Sentenza — n. 42573/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility of foreign penalty execution request due to procedural preclusion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42573/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request for penalty execution in Italy was precluded by the final judgment on surrender. The appellant argued that the lower court misinterpreted the request regarding private parties and ignored the timing of the foreign judgment, but the court held that only exceptional grounds for suspension could be raised during the execution phase. Consequently, the court affirmed that the procedural requirements for recognizing the foreign sentence were not met, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 23 l. 69/2005: In the execution phase of a surrender order, the interested party may only raise exceptional grounds for suspension and cannot challenge the prerequisites of the surrender or request penalty execution in Italy.

Parole chiave

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penalty execution preclusion surrender judgment finality foreign sentence recognition procedural inadmissibility exceptional suspension grounds Italian criminal procedure Cassazione dismissal domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23 l. 69/2005
art. 23), ma non certo di rimettere in discussione i presupposti della consegna stessa.
d.lgs. n. 161 del 2010
Anche in questa prospettiva invero la richiesta era irricevibile, non rispettando la stessa la procedura prevista dal d.lgs. n. 161 del 2010.3.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marin Ionut, nato in Romania il 27/11/1996 avverso la ordinanza del 09/06/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano respingeva l'istanza presentata nell'interesse di Ionut Marin per il rifiuto o la sospensione della sua consegna all'autorità giudiziaria rumena, già deliberata ai sensi della I. n. 69 del 2005 con sentenza della medesima Corte del 4 maggio 2021 (irrevocabile 1'11 maggio 2021) e rimasta ineseguita per la latitanza del predetto. La Corte di appello riteneva inammissibile la richiesta volta ad ottenere la espiazione della pena in Italia, in quanto non proposta nel procedimento sulla consegna. Neppure era consentita la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera, perché ottenibile dai privati soltanto ai fini civili.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. In ordine alla motivazione resa dalla Corte di appello vi è stato travisamento della richiesta presentata dal ricorrente quanto al ruolo dei "privati". Una volta dimostrato il radicamento del consegnando e del suo nucleo familiare in Italia, era stata chiesta l'espiazione della pena detentiva nello Stato. Inoltre, illogica è la risposta sulla preclusione derivante dalla sentenza sulla consegna, posto che al momento in cui la stessa è stata pronunciata non era stata emessa la sentenza rumena da eseguire (intervenuta solo il 7 gennaio 2022). Quindi il ricorrente non poteva presentare nel giudizio principale alcuna richiesta di esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Correttamente infatti la Corte di appello ha ritenuto la questione sottoposta dal ricorrente (esecuzione della pena in Italia) preclusa nella fase esecutiva della consegna, in quanto già coperta dal giudicato formatosi sulla decisione di consegna. Nella fase esecutiva della sentenza che dispone la consegna, la legge n. 69 del 2005 consente infatti all'interessato di far valere soltanto eventuali ragioni eccezionali e sopravvenute per la "sospensione" della consegna (cfr. art. 23), ma non certo di rimettere in discussione i presupposti della consegna stessa.

E' appena il caso di aggiungere che la questione del radicamento in Italia non era stata sottoposta dal ricorrente nella fase precedente neppure al fine del reinvio della consegna, a fronte di una consegna di tipo processuale. La Corte di appello non ha travisato la richiesta, in quanto ha fornito una completa risposta alla istanza del ricorrente anche considerandola, sotto diverso profilo, quale atto di impulso della procedura per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'esecuzione. Anche in questa prospettiva invero la richiesta era irricevibile, non rispettando la stessa la procedura prevista dal d.lgs. n. 161 del 2010.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria provvederà alla comunicazione del presente provvedimento al Ministero della giustizia.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma