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Sentenza — n. 42220/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug possession, ruling facts constitute organized crime under Art. 73, para. 5. The court rejects the defense's attempt to separate cocaine from other substances. The decision emphasizes the unitary nature of the illegal conduct. The appeal is dismissed due to lack of specific reasoning on the personal consumption argument.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Lauricella Antonino against the Second Instance Court of Palermo's conviction for illegal drug possession. The defense argued that the cocaine quantity should be treated separately under a specific provision for personal consumption, citing a medical certificate, but the court found this reasoning unsupported. The court ruled that the facts must be evaluated as a single unitary conduct involving multiple substances, which demonstrated relevant organization rather than personal use, thereby invalidating the appellant's specific legal argument.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The illegal possession of multiple types of drugs constitutes a single unitary fact under the specific provision for personal consumption only if the overall conduct lacks organizational elements; the court must evaluate the totality of the circumstances rather than isolating specific substances based on the defendant's assertions.

Parole chiave

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illegal drug possession unitary criminal conduct organized crime elements cocaine personal consumption separation of substances Cassation appeal dismissal DPR 309/1990 dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Lauricella Antonino è stato condannato per il rato previsto dall'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lauricella Antonino, nato a Palermo il 07/10/1969 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 02/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui Lauricella Antonino è stato condannato per il rato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

All'imputato è contestato di avere detenuto illegalmente: un involucro contenente 9,90 grammi di cocaina; 15 involucri contenente complessivamente 3,37 grammi di cocaina; un pezzo di hashish, dal peso com-biessivo di 44,25 grammi; 82 pezzi di hashish, dal peso complessivo di 28,93 grammi.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, limitatamente alla detenzione della cocaina per la complessiva quantità di grammi 10,6781, che, peraltro, almeno in parte, si argomenta, avrebbe dovuto essere destinata al consumo personale, proprio in ragione della certificazione dei Sert acquisita- che si allega al ricorso- e in cui sarebbe attestato un abuso della sostanza in questione.

Sul punto, oggetto di specifico motivo - anche nuovo - di appello, la sentenza sarebbe silente, essendosi limitata la Corte a fare riferimento al numero complessivo di dosi - 48,27- ricavabili dalla cocaina detenuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato 2. All'imputato è contestato un unico fatto di detenzione illecita di più sostanze stupefacenti. Se è vero che le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), è altrettanto vero tuttavia che il fatto deve essere valutato complessivamente nella sua unitarietà, e, dunque, diversamente dagli assunti difensivi, non frazionando la condotta illecita in relazione alla diversa tipologia di sostanza stupefacente e scorporando solo il segmento relativo alla cocaina. Sulla base di tale principio, la Corte, da una parte, ha correttamente spiegato perché, nella specie, il fatto, considerato nella sua globalità, non può essere ricondotto al comma 5 dell'art. 73, cit., essendo le modalità della condotta rivelatrici di una organizzazione rilevante, e, dall'altra, ha aggiunto come, pur volendo fare riferimento alla sola detenzione di cocaina, il fatto non potrebbe essere ricondotto alla fattispecie indicata.

Rispetto a tale solida trama argomentativa , il motivo di ricorso rivela la sua manifesta infondatezza e la sua aspecificità non essendosi l'imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom