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Ordinanza — n. 41581/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement agreement as grounds are legally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because it was based on grounds not permitted by law. The appellant argued that the lower court failed to properly qualify the conduct under specific criminal code provisions, yet the first instance judgment had already incorporated a settlement agreement regarding the penalty and liability. The court ruled that accepting such arguments would violate the preclusive effects of the settlement, thereby limiting the scope of the second-instance judge's cognition and the entire procedural flow.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal against a judgment incorporating a settlement agreement is inadmissible if the grounds raised concern matters already resolved by the settlement, as these grounds fall outside the permissible scope of review.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement preclusive effects criminal liability procedural bar commisurazione della pena per stupefacenti pena pecuniaria sospesa pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casern, Rv. 273194
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cepollaro Giovanna, nata a Napoli il 07/01/1972 avverso la sentenza del 22 dicembre 2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casern, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Nel caso in esame, il ricorrente deduce - peraltro in maniera generica - la mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, motivo che esula da quelli che possono essere proposti avvero la sentenza che recepisce il concordato in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2022 Il consig