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Ordinanza — n. 41580/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing request due to inadmissible grounds exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41580/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised exceeded those permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of drug possession and contested the agreed sentencing, but such arguments are barred when challenging sentences issued upon request. Consequently, the court rejected the request for re-examination and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing requests are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or contest the agreed penalty rather than alleging a manifest error.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible grounds drug possession re-evaluation agreed penalty contest procedural de plano capacità di subire la carcerazione istanza di revisione penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Zorgan Hamid, nato in Marocco il 01/01/1969 avverso la sentenza del 12 novembre 2021 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi che esulano da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Con il primo motivo, si deduce la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Con il secondo motivo, si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Anche tale motivo esula da quelli che possono essere proposti avverso la sentenza di applicazione della pena sii richiesta, afferendo la censura difensiva al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2022 Il consigli ensore