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Ordinanza — n. 41579/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for requesting factual re-evaluation instead of manifest error in penalty application cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41579/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to raise admissible grounds for challenging penalty application decisions. The appellant merely requested a re-evaluation of the conduct regarding drug possession without alleging a manifest error, which is the sole permissible ground in such proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against penalty application decisions are inadmissible if they request a re-evaluation of facts rather than alleging a manifest error.

Parole chiave

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penalty application on request manifest error requirement inadmissible appeal de plano drug possession re-evaluation cassation procedural limits capacità di subire la carcerazione imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Hassani Mohamed, nato in Marocco il 08/03/1970 avverso la sentenza del 25 maggio 2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi che esulano da quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Nel caso in esame, infatti, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre