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Ordinanza — n. 41578/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to adequate sentencing for minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to a lack of interest in challenging the judgment. The appellant argued that the lower court failed to qualify the offense under Article 73 of the 1990 Decree, but the facts show the trial judge recognized the minor nature of the act with the parties' consent. Consequently, the court ruled that the sanction was appropriate and proportional, rendering the appeal legally futile.

Regesto Legislator

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Art. 73, quinto comma D.P.R. 309/1990; When the lower court recognizes a minor offense and applies a proportional sanction with party consent, a cassation appeal based on lack of qualification lacks interest and is inadmissible de plano.

Parole chiave

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lack of interest appeal de plano inadmissibility minor offense sentencing proportionality principle Cassation procedure motivi di cassazione spese per l'allestimento dei piani ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, quinto comma D.P.R. 309/1990
Con l'unico motivo di ricorso, infatti, il ricorrente deduce la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto eorrima, D.P.R.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sui ricorso proposto da Fonzo Raffaele, nato a Napoli il 19/08/1970 avverso la sentenza del 11 aprile 2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano per carenza di interesse ad impugnare. Con l'unico motivo di ricorso, infatti, il ricorrente deduce la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, quinto eorrima, D.P.R. 309/1990.

Dalla lettura del provvedimento impugnato, tuttavia, risulta che il giudice di merito, su concorde richiesta delle parti, abbia riconosciuto la fattispecie di lieve entità ed applicato conseguentemente un trattamento sanzionatorio adeguato e proporzionato a tale ipotesi di reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2022 Il consig