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Ordinanza — n. 41577/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses simplified appeal for sentencing request due to lack of legal grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify any of the specific statutory grounds required for a simplified sentencing appeal. The appellant argued for a general mitigating circumstance based on the low social value of the conduct, but this argument did not align with the limited exceptions permitted by the amended procedural code. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected under the simplified procedure rules, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen.: A simplified appeal against a sentencing request is admissible only for specific grounds regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals failing to meet these criteria are inadmissible.

Parole chiave

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simplified appeal procedure sentencing request general mitigating circumstance Corte di Cassazione inadmissible appeal procedural code court costs and fine cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod.
Art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen.
parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boufidi Abdessamad, n. in Marocco 18/10/1983 avverso la sentenza n. 1965/22 del Tribunale di Bologna 26/04/2022 udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, a sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Boufidi Abdessamad ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla denegata applicazione dell'attenuante generale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. atteso il ridotto grado di disvalore della condotta in addebito; che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dal ricorrente; che al di fuori dei predetti casi la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al cbn. disp. dello stesso art. 448, comma 2 bis e dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen. sec. parte; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis sec. parte cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 14 ottobre 2022 Il Consigliere ore Il Preside