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Sentenza — n. 41574/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41574/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41574/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, per quanto in questa sede di interesse, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dalle terze interessate Padilla De La Cruz Idelcy e Rivera Yudelka Altagracia avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono state sottoposte a sequestro la somma di euro 1.980 e l'autovettura marca KIA tg. FN100FR per difetto di procura speciale da parte del difensore.

Regesto Legislator

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art. 122 c.p, art. 100 cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41574/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame delle indicate terze interessate sul rilievo di non poter riconoscere la procura speciale negli atti di nomina effettuati il 22 febbraio 2022 dalle ricorrenti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p." dell'avv. Matteo Murgo quale loro difensore non facendosi alcun riferimento al provvedimento impugnato, emesso due mesi dopo.

Parole chiave

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sequestro del veicolo azione di convalida del sequestro dissequestro di beni autorizzazione ad agire sottrazione di cose sequestrate revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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art. 122 c.p
Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame delle indicate terze interessate sul rilievo di non poter riconoscere la procura speciale negli atti di nomina effettuati il 22 febbraio 2022 dalle ricorrenti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p." dell'avv.
art. 100 cod. proc. pen
Alcun riferimento è operato dall'art. 100 cod. proc. pen., invero, al provvedimento da impugnare richiedendo la disposizione, per le parti private diverse dall'imputato, soltanto che il difensore sia munito di procura speciale per stare in giudizio.
art. 122 cod. proc. pen
Anche l'art. 122 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle terze interessate Padilla De La Cruz Idelcy, n. Santo Domingo il 07/09/1999 Rivera Yudelka Altagracia, n. Santo Domingo il 13/03/1971 avverso la ordinanza del 16/05/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bologna, per quanto in questa sede di interesse, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte dalle terze interessate Padilla De La Cruz Idelcy e Rivera Yudelka Altagracia avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con il quale sono state sottoposte a sequestro la somma di euro 1.980 e l'autovettura marca KIA tg. FN100FR per difetto di procura speciale da parte del difensore.

2. Avverso la ordinanza con unico atto ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle predette terze interessate deducendo violazione degli artt. 100, 122 e 321 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di inammissibilità dovendosi riconoscere qualità di procura speciale all'atto in cui le terze interessate conferivano allo stesso difensore la nomina fiduciaria ed il potere di rappresentanza "nella procedura volta all'ottenimento del dissequestro della somma di denaro nonché della autovettura sottoposta a vincolo ablativo" non rilevando che l'atto fosse precedente al provvedimento impugnato. 3.11 procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-1. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

2. Il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame delle indicate terze interessate sul rilievo di non poter riconoscere la procura speciale negli atti di nomina effettuati il 22 febbraio 2022 dalle ricorrenti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 c.p.p." dell'avv. Matteo Murgo quale loro difensore non facendosi alcun riferimento al provvedimento impugnato, emesso due mesi dopo.

3. E' stato condivisibilmente affermato in tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro che la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668).

4. Nell'alveo del predetto indirizzo, in particolare, deve affermarsi che ai fini del rilascio della procura per stare in giudizio non è necessaria l'indicazione del provvedimento da impugnare né che l'atto intervenga dopo la emissione dello stesso provvedimento. Alcun riferimento è operato dall'art. 100 cod. proc. pen., invero, al provvedimento da impugnare richiedendo la disposizione, per le parti private diverse dall'imputato, soltanto che il difensore sia munito di procura speciale per stare in giudizio. Anche l'art. 122 cod. proc. pen. - riguardante la procura ad acta - non prevede tra i requisiti richiesti a pena di inammissibilità l'indicazione del provvedimento da impugnare ma solo "la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce".

5. L'atto rilasciato dalle ricorrenti all'avv. Matteo Murgia, indicando l'oggetto (nella specie, somma di denaro e autovettura sequestrate) in relazione al quale il potere di rappresentanza giudiziale era conferito, in uno al distinto ancorchè contestuale mandato difensivo, ha soddisfatto, pertanto, le condizioni richieste dalla legge per la corretta instaurazione del giudizio cautelare dinanzi al Tribunale.

6. Il Tribunale, pertanto, ha erroneamente negato il difetto di rappresentanza al nominato difensore ed alla censura consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 3