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Ordinanza — n. 41096/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by D'Amato Filomena inadmissible on procedural grounds. The court found that the appellant's arguments regarding the erroneous application of criminal law were incompatible with a prior settlement agreement she herself concluded. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; When a party has reached a prior settlement agreement on the penal treatment, subsequent appeals based on alleged errors in that treatment are inadmissible de plano as they contradict the party's own consent.

Parole chiave

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inadmissible appeal prior settlement agreement criminal sentencing de plano dismissal penal treatment consent adeguamento della pena sanzioni penali commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Amato Filomena nata a Cisterna di Latina il 24.07.1964 avverso la sentenza del 26 maggio 2022 emessa dal Tribunale dì Spoleto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di D'Amato Filomena in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti all'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr,e idente