Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40583/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40583/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40583/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

do con rinvio. Ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., eliminando la indicata statuizione di condanna del ricorrente. P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo emesso all'udienza del 30 settembre 2022 nel procedimento n. 19042/2022 R.G. eliminando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presi nte

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40583/2022 — snpen · Corte di Cassazione: do con rinvio. Ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., eliminando la indicata statuizione di condanna del ricorrente. P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo emesso all'udienza del 30 settembre 2022 nel procedimento n. 19042/2022 R.G. eliminando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presi nte

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale revisione processuale censure procedurali difetto formale di procedura motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

do con rinvio. Ritenuto che trattasi di mero errore materiale, emendabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., eliminando la indicata statuizione di condanna del ricorrente. P. Q. M. Dispone correggersi il dispositivo emesso all'udienza del 30 settembre 2022 nel procedimento n. 19042/2022 R.G. eliminando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della costituita parte civile. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presi nte