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Ordinanza — n. 40582/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Benlahmar Abdelati inadmissible on procedural grounds. The appellant sought to challenge a conviction under Article 73 of the Criminal Code, arguing issues regarding the omitted justification for the sanction. The court ruled that the appeal was based on arguments incompatible with a prior settlement agreement reached by the appellant himself, which implied consent to the penalty. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; The appeal is inadmissible when the grounds raised are incompatible with a prior settlement agreement reached by the appellant, as such an agreement presupposes the appellant's consent to the penal treatment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prior settlement agreement omitted sentencing justification appellant consent procedural dismissal domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Benlahmar Abdelati nato in Marocco il 2.06.1990 avverso la sentenza del 21 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Pistoia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Benlahmar Abdellati in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordai:o sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiode te