Ordinanza — n. 40581/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da Ionescu Sorin Cristian, nato in Romania il 13/06/1984 avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consig estensore Il Presid te
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consig estensore Il Presid te
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ORDINANZA sul ricorso proposto da Ionescu Sorin Cristian, nato in Romania il 13/06/1984 avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consig estensore Il Presid te