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Ordinanza — n. 40581/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40581/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40581/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da Ionescu Sorin Cristian, nato in Romania il 13/06/1984 avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consig estensore Il Presid te

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40581/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consig estensore Il Presid te

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto di ottenere una decisione risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali revisione della sentenza penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Ionescu Sorin Cristian, nato in Romania il 13/06/1984 avverso la sentenza del 2 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili ex art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen., afferenti alla omessa motivazione in ordine alla congruità della pena applicata e ai presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consig estensore Il Presid te