Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds not matching the specific decision type under art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Neagu Eugen Ionut inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a first-instance judgment for a crime under Article 73 of the Penal Code, arguing generic grounds that did not align with the specific type of decision rendered. The court ruled that the appeal was intrinsically generic and failed to substantively confront the reasoning of the contested judgment, which had already excluded all statutory hypotheses for appeal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/90: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the evidentiary requirements or statutory hypotheses excluded by the first-instance judgment for that specific decision type.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Neagu Eugen Ionut nato in Romania il 24.12.1990 avverso la sentenza del 5 aprile 2022 emessa dal Tribunale di l_amezia Terme; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Neagu Eugen Ionut in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 perché i motivi dedotti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. Il ricorso, intrinsecamente generico, neppure si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre