Cassation appeal dismissed as inadmissible because Article 448 limits challenges to sentencing applications to specific legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, rejecting the challenge to the sentencing application without reaching the merits. The appellant argued that the lower court failed to explicitly discuss potential acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to the specific legal violations enumerated therein, excluding general omissions of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing applications are inadmissible unless they allege one of the specific legal violations expressly listed in Article 448, paragraph 2-bis, excluding general complaints about omitted reasoning regarding acquittal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Tizzano Fabio, nato a Foggia il 15/02/1980 avverso la sentenza del 6/06/2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si denunci l'omessa motivazione anche in merito alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigli re estensore Il Presi ente