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Ordinanza — n. 40578/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentencing for inadmissible defect of reasoning claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40578/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared three appeals inadmissible de plano regarding a defect of reasoning in a sentencing order based on a settlement agreement. The appellants argued the judgment lacked sufficient motivation, but the court found the lower court's brief description of facts, legal qualification, and proportionality analysis met statutory requirements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 27 Cost.: Appeals against sentencing orders based on settlements are limited to specific defects, and a summary description of facts, legal qualification, and proportionality constitutes sufficient motivation.

Parole chiave

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defect of reasoning settlement agreement sentencing order inadmissible appeal procedural law proportionality of penalty Cassa delle ammende difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 27 Cost.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824
(tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824), verifica a cui si è attenuta la sentenza impugnata;
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ciotoli Roberto, nato a Frosinone il 25.03.1993 Micera Mariannina, nata a Vairano Patenora il 06.03.1955 Tiberia Mariano, nato a Frosinone il 04.11.1990 avverso la sentenza del 25 marzo 2022 emessa dal G.u.p. di Frosinone; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché il motivo proposto, comune ai tre ricorsi e afferente al vizio di motivazione, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi tassativamente indicate; e dovendo ribadirsi come la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerarsi sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto , con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824), verifica a cui si è attenuta la sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre iden