Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea against sentencing application regarding lack of acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged a sentencing application based on alleged lack of acquittal grounds under Article 129 of the Code, arguing a defect in reasoning. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding this ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if based on the non-existence of acquittal grounds, as the law restricts review to specific statutory violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Saber Hamza, nato in Marocco il 18/12/1997 avverso la sentenza del 04/05/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia C:alvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (tra tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese prozessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottob 022 Il Consiglier- estensore Il Pre ente