Cassation appeal dismissed for inadmissibility as cost claims fall outside the scope of art. 448 c.p.p. appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the claim regarding the payment of procedural costs and custody expenses was not a valid ground for appeal under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law concerning these specific costs, but the court determined that such claims are legally tied to the main penalty and cannot be separately challenged via this specific appeal mechanism. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against the application of the penalty under this provision is strictly limited to the legality of the penalty itself, excluding separate challenges to ancillary costs which must be raised within the main appeal or are deemed inadmissible.
Parole chiave
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Curcio Raffaele, nato a Pompei il 31.10.2003 avverso la sentenza del 18 maggio 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo; OSSERVA, Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di conservazione e custodia delle cose sequestrate, esula da quelli espressamente previsti con ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultando la condanna alle spese legittimamente applicata in relazione all'entità della pena inflitta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid