Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40574/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40574/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40574/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Negdi Oualid, nato in Marocco il 10/10/1987 avverso la sentenza del 4/03/2022 emessa dal Tribunale di Udine visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 73 d.P.R. 309/90, art. 445 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40574/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali);

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia commisurazione della pena per stupefacenti remissione della pena ritiro della querela penale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 73 d.P.R. 309/90
OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 445 comma 1 cod. proc. pen
pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Negdi Oualid, nato in Marocco il 10/10/1987 avverso la sentenza del 4/03/2022 emessa dal Tribunale di Udine visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, senza tuttavia prevedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, posto che il provvedimento di correzione di errore materiale è stato comunicato al ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1 ottobre 2022 I