Ordinanza — n. 40574/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Negdi Oualid, nato in Marocco il 10/10/1987 avverso la sentenza del 4/03/2022 emessa dal Tribunale di Udine visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 445 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40574/2022 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali);
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Negdi Oualid, nato in Marocco il 10/10/1987 avverso la sentenza del 4/03/2022 emessa dal Tribunale di Udine visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Negdi Oualid in ordine alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché le doglianze dedotte in merito all'omessa riduzione della pena nella misura massima di due terzi esulano da auelle che possono essere proposte avverso ia sentenza ai applicazione ai pena su ncniesta aelie parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., mentre quelle relative alla violazione dell'art. 445 comma 1 cod. proc. pen. risultano superate dal provvedimento di correzione di errore materiale (che ha espunto la condanna alle spese processuali);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, senza tuttavia prevedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, posto che il provvedimento di correzione di errore materiale è stato comunicato al ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 1 ottobre 2022 I