Cassation court dismisses appeal against detention order, ruling new evidence insufficient to negate preventive needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Mascali inadmissible, upholding the lower court's detention order. Mascali argued that new evidence from a collaborator proving the criminal group dissolved in 2019 should have removed preventive needs, but the court found this irrelevant to his personal risk of reoffending. The decision emphasized that specific facts regarding Mascali's active role in drug trafficking justified continued detention despite the group's dissolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The court must assess preventive needs based on individual conduct and involvement, not merely the dissolution of a criminal group, and new evidence acquired post-custody ruling does not automatically negate existing needs if specific delinquent activities persist.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mascali Pasquale Damiano, nato a Catania il 19/2/1997 avverso l'ordinanza emessa il 9/5/2022 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore la Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato Massimo Ferrante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catania, pronunciando sull'appello proposto da Mascali avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti donniciliari, confermava il provvedimento impugnato. In particolare, nell'ordinanza cautelare si riconosceva la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, non ritenendosi dirimenti le dichiarazioni rese dal collaborante Filippo Scordino, il quale aveva dichiarato che l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, cui partecipava il ricorrente, aveva cessato di operare fin dal settembre 2019.
2. Proponeva ricorso per cassazione Pasquale Mascali, formulando un unico motivo di ricorso, articolato sulla base di tre distinte doglianze. Deduceva, infatti, violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe affermato la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari mediante l'uso di frasi stereotipate, facendo riferimento alla gravità dei fatti, ma senza indicare concreti elementi a supporto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. La carenza motivazionale sarebbe ancor più evidente con riguardo alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dal collaborante Scordino in data 2 luglio 2021. Evidenzia il ricorrente che tali dichiarazioni costituiscono un elemento nuovo, in quanto acquisite dopo la definizione del giudizio cautelare avverso l'ordinanza genetica e sarebbero idonee, da sole, a far venir meno le esigenze cautelari. Si sostiene, infatti, che a seguito della cessazione dell'attività del sodalizio criminoso di cui faceva parte il ricorrente, sarebbe venuto meno il pericolo di reiterazione.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Occorre in primo luogo evidenziare come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha espressamente preso in considerazioni le dichiarazioni rese da Scordino, secondo cui il sodalizio criminoso si sarebbe sciolto nel settembre del 2019. Tale circostanza, tuttavia, è stata ritenuta di per sé non dirimente, non escludendo la possibilità concreta che il ricorrente commetta nuovi reati anche al di fuori del pregresso ambito associativo. Nell'ordinanza impugnata, infatti, sono stati indicati specifici e puntuali elementi di fatto idonei a dimostrare la concreta ed attuale sussistenza delle esigenze cautelari, desunti dalle modalità della condotta e dal grado di coinvolgimento del ricorrente nell'attività illecita (trattative con i fornitori, attività di cessione e trasporto) tutti elementi che denotano uno stabile inserimento in contesti delinquenziali legati al traffico di stupefacente.Né è condivisibile la doglianza difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe utilizzato frasi meramente assertive e fungibili con qualsiasi posizione processuale.
Invero, l'ordinanza - sia pur con la dovuta sinteticità - ha enucleato elementi specifici, senza che la difesa abbia in alcun modo contestato la sussistenza di vizi nel procedimento ricostruttivo degli stessi.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 settembre 2022 I