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Sentenza — n. 40569/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal after extradition request was rejected and bail revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40569/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the request after the lower court rejected the extradition and revoked the detention order. The client argued the appeal was necessary to challenge the detention based on flight risk and procedural flaws, but the withdrawal rendered the legal interest moot. Consequently, the court ruled that the appeal could no longer be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 e 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal becomes inadmissible when the appellant ritually renounces the request, provided that the renunciation eliminates the legal interest that originally justified the filing of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility ritual renunciation of appeal loss of legal interest extradition proceedings preliminary objection confisca sotto sanzione internazionale arresto in vista d'estradizione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 718, 714, 715 e 274 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 143 cod. proc. pen.
Con un quarto motivo, infine, si lamenta l'inosservanza dell'art. 143 cod. proc. pen., in ragione della mancata traduzione in lingua russa dell'ordinanza in questa Sede impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 704 comma 4 cod. proc. pen.
b) che la Corte di appello ha per l'effetto disposto, ai sensi dell'art. 704, comma 4, cod.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.114.
art. 143 cod. proc. pen
Con un quarto motivo, infine, si lamenta l'inosservanza dell'art. 143 cod. proc. pen., in ragione della mancata traduzione in lingua russa dell'ordinanza in questa Sede impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen
La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso non discende, nel caso in esame, alcuna statuizione di condanna della ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Liia Muradova, nata il 27/06/1963 in Russia avverso la ordinanza del 14/06/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Liia Muradova con provvedimento del 7 giugno 2022 a seguito di un mandato di arresto internazionale emesso dall'Autorità giudiziaria della Federazione Russa nell'ambito di un procedimento estradizionale instaurato nei suoi confronti per i reati di truffa e tentata truffa ai danni del Rossiyskiy Fond Tecnologichesckogo Razivtiya.

2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo la violazione degli artt. 718, 714, 715 e 274, lett. b), cod. proc. pen., unitamente a vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, non avendo la ricorrente posto in essere alcuna condotta dalla quale possano evincersi i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di allontanamento clandestino dal territorio. Si assume, al riguardo, che la ricorrente si è limitata a presentare i propri documenti in un albergo dove avrebbe voluto soggiornare in un periodo di vacanza e a fornire i suoi dati identificativi e il suo domicilio in Italia in occasione del suo accesso ad un pronto soccorso ospedaliero il 6 settembre 2021, laddove la Corte distrettuale non ha posto in evidenza alcun elemento sintomatico di una sua reale possibilità di fuga dall'Italia.

Si pone altresì in rilievo la circostanza che la Corte distrettuale ha omesso di considerare la dichiarazione resa dalla ricorrente in merito all'esistenza di una stabile dimora in una località ubicata in provincia di Siena, ove ella non solo ha eletto domicilio, ma potrebbe essere, se del caso, ospitata in regime di arresti donniciliari. Né, infine, potrebbe correttamente utilizzarsi il dato relativo al mancato consenso della ricorrente all'estradizione, ossia all'esercizio di una sua legittima scelta processuale, per affermarne una non dimostrata volontà di fuga. 2.1.

Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla ritenuta inidoneità di misure cautelari meno afflittive, anche con l'utilizzo di dispositivi elettronici, non avendo la Corte d'appello spiegato il motivo per cui il domicilio specificamente indicato dalla ricorrente sarebbe insufficiente al fine di tutelare la predetta esigenza cautelare. 2.2. Nel terzo motivo si deducono i medesimi vizi con riferimento alla omessa valutazione delle argomentazioni difensive aventi ad oggetto l'insussistenza delle condizioni per l'emissione di una sentenza favorevole all'estradizione, avuto riguardo alla crisi ucraina in atto e alla fuoriuscita della Federazione Russa dal Consiglio d'Europa e dalla CEDU, oltre che alla condizione di incensuratezza della ricorrente, alla modesta gravità dell'accusa di truffa contrattuale elevata nei suoi confronti (per un valore il cui importo complessivo in rubli risulta pari ad euro ottantaduennila), nonché al movente politico-economico del procedimento penale avviato nei suoi confronti dallo Stato richiedente. 2.3.

Con un quarto motivo, infine, si lamenta l'inosservanza dell'art. 143 cod. proc. pen., in ragione della mancata traduzione in lingua russa dell'ordinanza in questa Sede impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con atto pervenuto alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 20 settembre 2022 il difensore di fiducia e procuratore speciale della ricorrente, Avv. Alessio Di Amato, ha ritualmente rinunciato al ricorso, esponendo in premessa:

a) che la Corte di appello di Napoli, nelle more della trattazione del ricorso, ha rigettato, con sentenza del 13 settembre 2022, la domanda di estradizione presentata dalla Federazione Russa, ravvisando ragioni ostative all'accoglimento della richiesta;

b) che la Corte di appello ha per l'effetto disposto, ai sensi dell'art. 704, comma 4, cod. proc. pen., la revoca della misura custodiale in atto, con la conseguente rimessione in libertà della ricorrente;

c) che è venuto meno, pertanto, l'interesse che aveva originariamente assistito la proposizione del ricorso. Ciò posto, deve rilevarsi come alla rinuncia consegua la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso non discende, nel caso in esame, alcuna statuizione di condanna della ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166). La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 sett