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Sentenza — n. 40567/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention order due to lack of new admissible grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fabien Williot inadmissible, upholding the lower court's home detention order. The appellant argued that the trial court improperly relied on the credibility of a collaborator without verifying internal barracks records or considering new evidence from subsequent interrogations. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific grounds regarding bail conditions and that new evidence presented in a supplementary memorandum was inadmissible for a review of fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a coercive measure is inadmissible if it fails to address the specific requirements of the measure or relies on evidence not subject to the court's scrutiny under the principle of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
coercive measure appeal home detention order inadmissible appeal new evidence admissibility collaborator credibility procedural defects bail conditions review altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Seguono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv.
Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione
210259; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Williot Fabien, nato il 04/11/1974 a Mellin (Francia) avverso l'ordinanza in data 15/04/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/4/2022 il Tribunale di Roma, in riforma di quella del G.i.p. del Tribunale di Latina in data 02/03/2022, appellata dal Pubblico ministero, ha applicato nei confronti di Fabien Williot, Carabiniere in servizio presso il NORM di Latina, la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi da 1 a 16, escluso il capo 3, e per quelli di cui ai capi da 19 a 22, relativi ad ipotesi di corruzione, falso ideologico, peculato, cessione di stupefacenti, conseguenti alla stipula di un patto corruttivo con Maurizio Zuppardo, in forza del quale costui forniva informazioni in cambio di vantaggi, tra i quali la cessione di parte delle sostanze stupefacenti recuperate in occasione di arresti da lui propiziati.

2. Ha presentato ricorso Williot tramite il suo difensore. Nell'ambito di un'ampia premessa, incentrata sull'origine della vicenda processuale e sul rilievo che, a fronte di dichiarazioni accusatorie del collaboratore Zuppardo, il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta, rilevando l'inattendibilità del dichiarante, essendo stata, comunque, anche nel giudizio di appello ridimensionata la complessiva vicenda, in quanto solo nei confronti del ricorrente era stata applicata una misura coercil:iva, si sottolinea la mancanza di riscontri e la mancata verifica delle risultanze documentali, rappresentative delle attività svolte all'interno della Caserma, degli spostamenti degli operanti, degli ingressi di altri soggetti.

Più specificamente poi il ricorrente si sofferma sul vaglio di attendibilità operato dal Tribunale, che reputa frutto di una forzatura, considerando inoltre che Zuppardo, assunta dal 6 novembre 2019, la veste di collaboratore, solo il 19/5/2020 aveva reso dichiarazioni più specifiche coinvolgenti Williot, con riferimento all'episodio dell'arresto di Antonio Di Silvio. Essendo state svolte indagini difensive, rileva il ricorrente che non era emerso il prospettato coinvolgimento del tenente Calabresi, ma era risultato l'intervento di una pattuglia formata anche dal capo pattuglia Germano Guggio.

Era emersa la specifica dinamica dell'operazione, originata dal sospetto comportamento di Carmine Di Silvio, figlio di Antonio, che aveva subito mostrato ostilità verso il padre, indicato come detentore di stupefacenti. Di qui lo sviluppo dell'operazione con la perquisizione nei confronti di Antonio e il suo arresto. Tutto era riscontrabile sulla base della registrazione delle entrate, risultando calunnioso l'assunto di Zuppardo secondo cui Williot gli avrebbe ceduto parte della droga dopo la mezzanotte. Ciò attestava anche la falsità delle dichiarazioni di D'Oro Angela, che aveva accreditato il narrato di Zuppardo sul punto, ferma restando l'assenza di Calabresi.

Il ricorrente si sofferma poi sul tema del superamento del termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione di Zuppardo, fermo restando che lo stesso Tribunale aveva rilevato la necessità di un rigoroso vaglio di attendibilità anche sotto tale profilo. Il Tribunale aveva esaminato alcuni temi, come quello dell'astio verso i Carabinieri e quello dell'attività delittuosa altrui, ma alla luce delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dall'appuntato Guggio, allegate al ricorso, si sarebbe dovuta ravvisare a questo riguardo la falsità della narrazione.La vicenda Di Silvio avrebbe dovuto reputarsi sconfessata dalle nuove risultanze difensive, mentre i riferimenti di Tiritera a Marino erano inficiati dal fatto che nei confronti di Marino non era stata applicata alcuna misura.

Contesta la valutazione del Tribunale in ordine ad una telefonata tra Zuppardo e la sorella e l'assunto dell'insussistenza dm contraddizioni rispetto al narrato di D'Oro Angela. Ma tutti i soggetti erano da ritenere inattendibili e, quanto alla presenza di Zuppardo all'interno della Caserma, avrebbero potuti verificarsi gli appositi registri. Tornando al tema del decorso dei 180 giorni, il ricorrente fa rilevare che in origine Zuppardo aveva fatto generici riferimenti, solo a distanza di tempo avendo focalizzato il racconto coinvolgente i Carabinieri e in particolare Williot.

Indica il ricorrente soggetti che avrebbero potuti essere escussi come testi con riguardo agli episodi dell'arresto di Peluso e dell'arresto di Riccio. Rileva comunque che egli sarebbe disponibile a trasferirsi altrove, in particolare presso la Scuola Allievi Carabinieri di Velletri, svolgendo attività di addetto all'Ufficio minuto mantenimento.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con successiva memoria, corredata da allegati, il difensore del ricorrente, facendo riferimento a provvedimento riguardante la posizione di Meo Camillo, ad altro provvedimento de libertate emesso dal G.i.p del Tribunale di Latina in data 12 settembre 2022, nonché a dichiarazioni rese da altri Carabinieri in sede di indagini difensive, ha ripercorso la vicenda, riesaminando criticamente le valutazioni formulate dal Tribunale alla luce degli elementi di volta in volta indicati, con particolare riguardo all'attendibilità di Zuppardo e degli altri testi a carico, alla sussistenza di riscontri e al concreto svolgimento delle singole vicende. Nella memoria si contesta inoltre la sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.2. Il motivo è caratterizzato da un flusso argomentativo indistinto, con il quale si adducono elementi volti a sollecitare alternative valutazioni, inerenti al merito, ma non si sviluppano specifiche censure, tali da disarticolare la tenuta logica della motivazione. Posto che (sul punto Sez. U, n. 1 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) in materia di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza «alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetta ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie», si rileva che il Tribunale ha valutato la credibilità e attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di Maurizio Zuppardo e proceduto quindi all'esame degli elementi di riscontro (in linea con l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: sul punto Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, clep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598).

3. Nell'ambito di tale verifica il Tribunale ha escluso la configurabilità di strumentali intenti calunniosi del dichiarante, correlati a ragioni di astio verso i Carabinieri dì Latina e in particolare verso il ricorrente Williot:, osservando come Zuppardo, già divenuto collaboratore di giustizia, non avesse un surrettizio interesse a far riferimento ad episodi implicanti la commissione di gravi reati, nei quali egli stesso risultava coinvolto e che ha n tal modo disvelato, fermo restando che da una conversazione intercettata era emerso semmai che Zuppardo aveva avuto occasione di manifestare gratitudine verso il Carabiniere Tiritera per i buoni consigli fornitigli, al di là di una rigorosa attività di ufficio.

Inoltre, il Tribunale ha dato conto del fatto che le dichiarazioni accusatorie, già anticipate in termini generici nel novembre 2019, erano state poi dettagliate nel corso di plurimi interrogatori a partire dal maggio 2020, seppur dopo il decorso del termine di 180 giorni, applicabile nel caso di collaboratori di giustizia, ciò che non valeva ad escludere l'utilizzabilità del narrato ai fini dell'emissione di misure cautelari (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882) e imponeva solo un attento vaglio dell'attendibilità in relazione al profilo della tardività delle dichiarazioni, attendibilità nel caso di specie ravvisabile, a fronte della narrazione e della messa a fuoco di plurimi episodi, emergenti da quelle dichiarazioni.

Quanto poi ai necessari riscontri individualizzanti, il Tribunale ha osservato come plurimi elementi convergessero innanzi tutto nel senso di suffragare un consolidato rapporto tra Zuppardo e i Carabinieri di Latina, connotato dalla disponibilità del predetto ad operare come confidente, in funzione di operazioni di polizia giudiziaria, all'esito delle quali egli riceveva quantitativi di droga, prelevati da quella di volta in volta sequestrata (sotto tale profilo valgono i riferimenti del Tribunale alle dichiarazioni della sorella di Zuppardo e del marito di lei, Raponi, nonché le risultanze della conversazione tra De Lise e Tiritera dell'il agosto 2021, dell'annotazione di De Lise del 9 agosto 2021, nonché delle conversazioni tra Tiritera e il maresciallo Quarte e tra Tiritera e la compagna, coinvolgenti Williot, menzionate dal Tribunale a pagg. 11 e 12).

Inoltre il Tribunale ha sottolineato come specifici elementi fossero desumibili dalle dichiarazioni della compagna di Zuppardo, D'Oro Angela, la quale aveva confermato di aver saputo che Zuppardo era informatore dei Carabinieri e che in una circostanza Williot, dopo l'arresto di Di Silvio, gli aveva consegnato un quantitativo di droga, e aveva inoltre riferito che in altra occasione era stata presente allorché era stata concordata con WIliot e il Tenente Calabresi l'operazione sfociata nell'arresto di Riccio, Pclidoro e Palombo, in conseguenza del quale era stato consegnato a Zuppardo altro stupefacente.

Relativamente all'episodio dell'arresto di Peluso, il Tribunale ha inoltre valorizzato il fatto che non risultasse una perquisizione nei confronti di Zuppardo e che al contrario proprio a tale episodio si riferissero i riferimenti fatti da Tiritera con De Lise a verbali che egli non aveva voluto redigere per il timore che, come solitamente avveniva, parte della droga fosse sottaciuta, in modo da poterla consegnare a Zuppardo.

4. A fronte di una serrata e non illogica ricostruzione del Tribunale, il ricorrente reitera rilievi riguardanti l'attendibilità di Zuppardo, in realtà valutata nel provvedimento impugnato sulla base di un'analisi che ha tenuto conto della pluralità degli episodi, tra loro simili, e della difficoltà di fornire indicazioni precise con riguardo a ciascuno di essi, e segnala genericamente che non erano stati valutati i registri riguardanti le presenze presso la Caserma e i movimenti degli operanti, diffondendosi per il resto in assunti inerenti al merito, basati sull'indicazione di testimoni da escutere e :su dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, peraltro espletate in epoca successiva all'ordinanza impugnata e dunque in questa sede inammissibili, in quanto non sottoposte al vaglio del Giudice di merito, fermo restando che il loro diretto esame sfugge allo scrutinio di legittimità, in quanto implicano «un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609).Ciò vale anche per l'analisi contenuta nella memoria integrativa, dove si formulano rilievi direttamente incentrati sulla valutazione degli elementi di prova e volti a suggerire alternativi giudizi sull'attendibilità del collaboratore e diverse ricostruzioni degli episodi e del comportamento del ricorrente.

5. Deve aggiungersi che il ricorso non contiene rilievi concernenti le esigenze cautelari e che non sono a tal fine valutabili le deduzioni formulate solo nella memoria integrativa, giacché, anche a voler ritenere che con essa fossero stati presentati motivi nuovi, deve nondimeno rilevarsi che gli stessi avrebbero dovuto concernere capi e punti oggetto del ricorso originario (cfr. Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 5, n. 45725 del 22/09/2005, Capacchione, Rv. 233210), ciò che non ricorre nel caso in esame, non rilevando quanto nelle more esposto in un separato provvedimento del G.i.p. e la circostanza che siano stati nel frattempo escussi i vari Carabinieri.

6. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Seguono gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi