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Ordinanza — n. 40174/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Nava Ivan Valentino, nato a Reggio Calabria l'11/07/1985 avverso la sentenza del 12/11/2021 emessa dalla Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché diretto a prospettare questioni in fatto già adeguatamente esaminate nella decisione impugnata;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché diretto a prospettare questioni in fatto già adeguatamente esaminate nella decisione impugnata;

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione esclusione dei nova impugnabilità di decisioni incidentali diritto di ottenere una decisione procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Nava Ivan Valentino, nato a Reggio Calabria l'11/07/1985 avverso la sentenza del 12/11/2021 emessa dalla Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Ritenuto che il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché diretto a prospettare questioni in fatto già adeguatamente esaminate nella decisione impugnata;

Rilevato invero, che il ricorrente denuncia la mancata analisi delle censure difensive, là dove non si sarebbe proceduto a una complessiva valutazione delle risultanze processuali che, se debitamente prese in esame, non avrebbero consentito di addivenire a un giudizio di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato, invece, che la sentenza impugnata ha dato conto delle doglianze proposte dalla difesa, rilevando che la Corte d'appello ha fatto ricorso a una compiuta disamina delle emergenze processuali, alla luce di valutazioni di fatto non contraddittorie e immuni da fratture logiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci