Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after preventive measure was revoked.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the preventive measure had been revoked, eliminating the concrete legal interest required for further review. The appellant challenged the original order's nullity due to a lack of prior interrogation, but the appellate court had already lifted the ban on practicing medicine. The Court ruled that once a preventive measure loses its effect, the interest to challenge the underlying decision ceases to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 116 c.p.p.: When a preventive measure becomes ineffective due to revocation, the legal interest to challenge the original decision vanishes, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Puccinelli Paolo, nato il 05/04/1952 a Pontedera avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del Tribunale di Firenze, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da Paolo Puccinelli avverso sia il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca applicativo della misura cautelare interdittiva del divieto ex art. 290 cod. proc. pen. di esercitare la professione di medico presso strutture pubbliche o private convenzionate col SSN per la durata di mesi nove, sia il provvedimento del medesimo Giudice per le indagini preliminari reiettivo dell'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omesso preventivo interrogatorio, sia il provvedimento del medesimo Giudice per le indagini preliminari reiettivo della richiesta di revoca della misura interdittiva, disponeva la revoca di quest'ultima sul rilievo del venir meno dell'esigenza cautelare connessa al concreto pericolo di reiterazione dei contestati reati di abuso d'ufficio e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (capi L e M).
2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Puccinelli riproponendo, con un unico motivo di gravame, l'eccezione di nullità dell'originaria ordinanza cautelare per l'omesso previo interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 289 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. In data 20 settembre 2022 i difensori del ricorrente, Avv.ti Graziano Maffei e Enrico Carboni, hanno depositato memoria con cui ribadiscono le considerazioni svolte nel ricorso, rappresentando altresì i riflessi negativi che il provvedimento impugnato ha avuto sulla vita professionale del loro assistito.
4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Considerato che la misura interdittiva ha attualmente perso la propria efficacia per essere stata revocata dai giudici dell'appello cautelare, va rilevato che non persiste in capo al ricorrente un interesse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile in sede penale a rimuovere attraverso il gravame una decisione a lui eventualmente pregiudizievole. La giurisprudenza di questa Corte è conforme nel ritenere come, nel caso di perenzione di una misura interdittiva, l'interesse di cui trattasi non sia collegabile alla possibilità di riparazione pecuniaria a sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., che è prevista solo per la ingiusta detenzione, ma alla incidenza su situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria.
La sopravvenuta inefficacia di una misura cautelare interdittiva nel corso del procedimento incidentale determina perciò il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità di quest'ultima (Sez. 6, n. 233 del 25/01/1999, Carelli, Rv. 212707; Sez. 6, n. 728 del 23/02/1999, Tacchini, Rv. 213915; Sez. 4, n. 14422 del 24/11/2005, Riccardi, Rv. 234023; Sez. 6, n. 12816 del 19/01/2006, Bertolucci, Rv. 233731; Sez. 6, n. 24637 del 21/04/2006, Casu, Rv. 234734; Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548; Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv. 282392).5.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di