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Ordinanza — n. 40062/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible plea bargain violations and non-manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40062/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under the specific type of judgment under review. The appellant challenged a sentencing application based on alleged violations of the law regarding plea bargains and an erroneous legal qualification of the facts. The Court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory violations and manifest errors, rejecting broader arguments about factual evaluation or generic legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against sentencing applications based on plea bargain violations or legal qualification errors are inadmissible unless they fall within the strictly enumerated exceptions of manifest error or specific statutory violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility manifest error in law legal qualification of facts de plano inadmissibility procedural code article 448 violation of law plea esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri
pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cifarelli Ivan, nato a Matera il 16/12/1979 avverso la sentenza del 3 maggio 2022 del Tribunale di Matera; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Inoltre, è manifestamente infondata anche la prospettazione del vizio della sentenza sotto l'aspetto dell'erronea qualificazione giuridica del fatto. Anche a voler tacere della genericità di tale motivo di ricorso, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 272619), connotati che non emergono dal provvedimento impugnato dal momento che esso dà conto delle risultanze probatorie emerse nel corso delle indagini preliminari, che militano nel senso della correttezza della qualificazione giuridica del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2022 Il consigliere estensore