Sentenza — n. 40057/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Ciriaco Casella contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora in Calabria cui il ricorrente è stato sottoposto in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40057/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. 1.1 Giova, innanzitutto, ribadire che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. costituisce una condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, anche cautelare. Detto interesse deve, inoltre, essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Casella Ciriaco nato a Praia a Mare il 5/5/1989 avverso l'ordinanza emessa il 14 aprile 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da Ciriaco Casella contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora in Calabria cui il ricorrente è stato sottoposto in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il difensore di fiducia di Ciriaco Casella, avv. Francesco Líserre, propone ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento senza rinvio di tale ordinanza, limitatamente alla condanna alle spese processuali, essendo stata già revocata la misura cautelare, in accoglimento di analoga istanza di revoca, con ordinanza del 20 aprile 2022 del Tribunale di Paola. Il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della motivazione che ha ritenuto ancora attuali le esigenze cautelari considerando la valenza neutra del tempo trascorso dall'applicazione della misura e del rispetto delle prescrizioni imposte all'indagato, ed ha omesso di considerare che i fatti per cui si procede risalgono al periodo compreso tra il 2015 ed il dicembre 2016 e che il ricorrente è incensurato e vive e lavora stabilmente ad Ivrea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. 1.1 Giova, innanzitutto, ribadire che l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. costituisce una condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, anche cautelare. Detto interesse deve, inoltre, essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).
Per tale ragione è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, revocata o dichiarata inefficace (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). L'interesse all'impugnazione di una misura cautelare personale dopo la sua cessazione è stato, tuttavia, ravvisato in correlazione sia con il diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione che alla disposizione dell'art. 405, comma 1- bis, cod. proc. pen. a condizione, tuttavia, che con l'impugnazione sia stato devoluto l'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare personale, di cui agli artt.273 e 280 cod.proc.pen., e non anche allorché i motivi di impugnazione siano riferiti alle esigenze cautelari o alla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell'art.275 cod.proc.pen., in quanto tali ultime ipotesi non rientrano tra le ragioni idonee a fondare il diritto di cui all'art.314 cod.proc.pen. (si veda Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rubino, Rv. 256497 quanto alla prima ipotesi e Sez. 6, n. 2210 del 06/12/2007, dep. 2008, Magazzù, Rv. 238633, quanto alla seconda).
Tuttavia, con riferimento alla revoca di una misura cautelare non detentiva, quale quella cui è stato sottoposto il ricorrente, questa Corte ha condivisibilmente escluso la sussistenza dell'interesse a coltivare l'impugnazione in considerazione del fatto che si tratta di misura la cui illegittimità non costituisce titolo ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv. 282392). 1.2 Applicando tali coordinate ermeneutiche al ricorso in esame, rileva il Collegio che la sopravvenuta revoca della misura cautelare del divieto di dimora ha determinato, sia in ragione della natura della misura applicata che delle questioni oggetto del ricorso, una carenza di interesse del ricorrente, non potendosi valutare la sola questione relativa alla condanna alle spese processuali senza prima esaminare la fondatezza delle doglíanze relative alla misura ormai revocata.
2. In ragione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravven