Sentenza — n. 40050/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Ravenna ha applicato agli imputati indicati in epigrafe la pena di mesi sei di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., ritenute equivalenti le attenuanti generiche alla contestata recidiva. Il difensore degli imputati ha presentato ricorso avverso detta sentenza lamentando il difetto di correlazione fra la pena concordata fra le parti -mesi 4 di reclusione- e quella applicata dal giudice -mesi 6 di reclusione- a causa della omessa diminuzione per il rito.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40050/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Spinelli Guerrino, nato a Lugo il 27/01/1979 Tomasini Emilio, nato a Ravenna il 28/11/1958 avverso la sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di Ravenna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Ravenna ha applicato agli imputati indicati in epigrafe la pena di mesi sei di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen., ritenute equivalenti le attenuanti generiche alla contestata recidiva.
2. Il difensore degli imputati ha presentato ricorso avverso detta sentenza lamentando il difetto di correlazione fra la pena concordata fra le parti -mesi 4 di reclusione- e quella applicata dal giudice -mesi 6 di reclusione- a causa della omessa diminuzione per il rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice di merito, nel fissare la pena per il reato contestato in mesi sei di reclusione, previo giudizio di equivalenza fra le attenuanti generiche e la recidiva, ha disatteso l'accordo delle parti come trascritto nell'epigrafe della sentenza (mesi quattro di reclusione), omettendo di applicare la ulteriore diminuzione di pena per il rito. Si tratta, all'evidenza, di difetto di correlazione fra la base negoziale sulla quale è maturata la richiesta di pena concordata e la difforme deliberazione del giudice, che invalida la sentenza.
3. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti eventualmente proporre una nuova richiesta di applicazione della pena (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. Co