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Ordinanza — n. 39612/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39612/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Magistro Luca inadmissible de plano. The defendant personally signed the appeal document, violating the mandatory requirement that such filings must be signed by a registered criminal lawyer. Consequently, the court ruled that no valid legal relationship for the appeal could be established, leading to the dismissal of the request and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: An appeal in criminal proceedings is inadmissible de plano if the document is signed by the accused rather than a registered lawyer, preventing the formation of a valid legal relationship for the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by defendant mandatory lawyer signature de plano dismissal Cassazione procedural rules atto privo di sottoscrizione requisito della firma autografa firma individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
309 del 1990 è stato proposto e sottoscritto direttamente dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Magistro Luca, nato a Castellana Grotte il 04/02/1982 avverso la sentenza del 15/11/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso presentato con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 è stato proposto e sottoscritto direttamente dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/