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Ordinanza — n. 39606/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39606/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39606/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massimo Maria Mirenda ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda, del 08/06/2022, co'n'cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 09/03/2021. Deduce errore di fatto, consistente nell'aver escluso la nullità del giudizio di appello, in quanto non preceduto da tempestiva richiesta di trattazione orale, a fronte della mancata traduzione dell'imputato, benché detenuto e non avvisato nel decreto di citazione della facoltà di chiedere la trattazione orale. Deduce inoltre errore di fatto nell'aver ritenuto applicabile, a fronte di reato commesso nel 2019, la disciplina introdotta dal dl. 149 del 2020.

Regesto Legislator

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art. 2 cod. pen; Ordinanza — n. 39606/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda, del 08/06/2022, co'n'cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 09/03/2021. Deduce errore di fatto, consistente nell'aver escluso la nullità del giudizio di appello, in quanto non preceduto da tempestiva richiesta di trattazione orale, a fronte della mancata traduzione dell'imputato, benché detenuto e non avvisato nel decreto di citazione della facoltà di chiedere la trattazione orale. Deduce inoltre errore di fatto nell'aver ritenuto applicabile, a fronte di reato commesso nel 2019, la disciplina introdotta dal dl. 149 del 2020.

Parole chiave

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decisione comunicata oralmente rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio rinuncia al dibattimento orale durata eccessiva del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 2 cod. pen
Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti e comunque risulta manifestamente infondato, in quanto l'art. 23 d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mirenda Massimo Maria, nato il 18/10/1973 a Catania avverso la sentenza in data 08/06/2022 della Corte di cassazione, Seconda Sezione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimo Maria Mirenda ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Seconda, del 08/06/2022, co'n'cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 09/03/2021. Deduce errore di fatto, consistente nell'aver escluso la nullità del giudizio di appello, in quanto non preceduto da tempestiva richiesta di trattazione orale, a fronte della mancata traduzione dell'imputato, benché detenuto e non avvisato nel decreto di citazione della facoltà di chiedere la trattazione orale. Deduce inoltre errore di fatto nell'aver ritenuto applicabile, a fronte di reato commesso nel 2019, la disciplina introdotta dal dl. 149 del 2020.

2. Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti e comunque risulta manifestamente infondato, in quanto l'art. 23 d.l. 149 del 2020, in vigore al momento dell'emissione della citazione nel giudizio di appello, e poi l'art. 23-bis, comma 4, d.l. 137 del 2020, introdotto in sede di conversione dalla legge 176 del 2020, hanno previsto, in relazione all'emergenza pandemica, che nel giudizio di appello sia possibile la presenza delle parti solo in quanto da esse richiesta tempestivamente, entro 15 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza, non essendo conseguentemente necessaria la traduzione dell'imputato detenuto nel caso di mancata tempestiva richiesta di trattazione orale.

D'altro canto, nessuna norma contempla l'obbligo di dare avviso all'imputato di tale facoltà, in quanto direttamente prevista dalla legge e in quanto riconosciuta anche al difensore, senza che possa ravvisarsi alcun vulnus alle facoltà difensive (si richiamano peraltro i principi affermati da Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179, e da Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438, in cui si rileva che l'omesso avvertimento non dà luogo a nullità, in quanto requisito non contemplato dall'alt 601, comma 6, cod. proc. pen.).

Manifestamente infondato è anche l'assunto secondo cui la normativa sopravvenuta sarebbe inapplicabile in relazione alla data del fatto, giacché trattasi di norma di carattere processuale alla quale non si applica il principio, valido per le norme di carattere sostanziale, di cui all'art. 2 cod. pen., bensì il principio «tempus regit actum», desumibile dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

3. All'inammissibilità del ricorso, che può dichiararsi de plano, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento dell'ulteriore istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a