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Ordinanza — n. 39605/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39605/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39605/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gibuti Claudio, nato a Salerno il 03.09.1994 avverso la sentenza del 31/05/2022 emessa dal Tribunale di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini ,r OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39605/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio clausola di coscienza ricusazione del pubblico ministero
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Testo completo

ente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Gibuti Claudio, nato a Salerno il 03.09.1994 avverso la sentenza del 31/05/2022 emessa dal Tribunale di Salerno; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini ,r OSSERVA Ritenuto che il ricorso con riferimento ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Ed invero, il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Considerato che anche il motivo concernente il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio si riferisce ad argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Pr