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Ordinanza — n. 39599/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing due to incorrect venue and missed ten-day deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because it was filed late and at the wrong venue. The appellant submitted the petition six days after the ten-day deadline expired, having mistakenly deposited it at a different tribunal rather than the one issuing the contested order. The Court ruled that the relevant date for timeliness is when the document arrives at the competent office, not when it is physically deposited elsewhere.

Regesto Legislator

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Art. 311 cod. proc. pen.; Art. 582 cod. proc. pen.: In cassation appeals against detention orders, the filing deadline is calculated from the arrival of the petition at the competent court's registry, and failure to file within ten days renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness detention order venue ten day filing deadline inadmissible for tardiness wrong registry filing ritardo ingiustificato dell'azione penale istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 311 cod. proc. pen.
Su tali basi, deve aversi riguardo alla data in cui il ricorso è pervenuto al Tribunale di Napoli, risultando dunque proposto oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 74 d.P.R. 309 del 1990
artt. 192 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso Piscitelli tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
art. 311 cod. proc. pen
Su tali basi, deve aversi riguardo alla data in cui il ricorso è pervenuto al Tribunale di Napoli, risultando dunque proposto oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Piscitelli Antonio, nato il 13/04/1994 a Maddaloni avverso l'ordinanza in data 03/05/2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 03/05/2022 il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 20/04/2022, con cui è stata applicata ad Antonio Piscitelli la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74, comma 1, 2 e 3, e 73 d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi 2 e 4.

2. Ha proposto ricorso Piscitelli tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto tardivamente. Risulta infatti che l'ordinanza del Tribunale è stata comunicata in data 25/05/2022, che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale di S. M. C. Vetere in data 03/06/2022 e che poi è concretamente pervenuto al Tribunale di Napoli in data 10/06/2022. Ciò posto, deve ribadirsi che «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Su tali basi, deve aversi riguardo alla data in cui il ricorso è pervenuto al Tribunale di Napoli, risultando dunque proposto oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può dichiararsi de plano, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti i cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.