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Sentenza — n. 39597/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39597/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39597/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Aliraj Albion ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti di 3 anni di reclusione e 12 mila euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e la riduzione per il rito e ordinato la confisca e distruzione dello stupefacente nonché la confisca della somma di 200 euro. Con unico motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione relativamente alla confisca della somma di 200 euro. Oltre a segnalare l'errore materiale relativo al riferimento al comma 5-bis anziché 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/90, deduce l'illogicità della decisione, non potendo ritenersi la somma profitto del reato, in quanto, trattandosi di mera detenzione di sostanze stupefacenti, non vi è prova della derivazione del denaro dall'attività illecita.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 39597/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti confisca penale dipendenza da sostanze flussi finanziari illeciti infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
Con unico motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
del Tribunale di Venezia ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti di 3 anni di reclusione e 12 mila euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aliraj Albion, nato in Albania il 23/01/1999 avverso la sentenza del 02/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Venezia letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di 200 euro.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Aliraj Albion ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale il G.i.p. del Tribunale di Venezia ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti di 3 anni di reclusione e 12 mila euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90, con attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e la riduzione per il rito e ordinato la confisca e distruzione dello stupefacente nonché la confisca della somma di 200 euro. Con unico motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione relativamente alla confisca della somma di 200 euro. Oltre a segnalare l'errore materiale relativo al riferimento al comma 5-bis anziché 7-bis dell'art. 73 d.P.R. 309/90, deduce l'illogicità della decisione, non potendo ritenersi la somma profitto del reato, in quanto, trattandosi di mera detenzione di sostanze stupefacenti, non vi è prova della derivazione del denaro dall'attività illecita.

2. Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. Premessa l'ammissibilità, anche a seguito della riforma introdotta dalla I. n. 103/17, della censura relativa all'illegalità della confisca, quale punto della sentenza non ricompresa nell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv.279348), nel caso di specie il giudice ha disposto la confisca della somma di 200 euro quale importo corrispondente al profitto conseguito dall'attività illecita. Ma la motivazione non rende ragione della necessaria relazione tra il denaro ed il reato ascritto al ricorrente, risultando insuperabile il dato rappresentato dalla mancata contestazione di specifici episodi di cessione, rispetto ai quali configurare il nesso di pertinenzialità e di derivazione diretta del denaro, atteso che all'imputato è contestata la mera detenzione di cocaina.

Va ribadito, infatti, che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata, mentre non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti, diverse, cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanza, Rv. 272204).

La sentenza impugnata va pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro, che dovrà essere restituito al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro di cui dispone la restituzione al ricorrente. Manda per l'esecuzione al P.m. presso il Tribunale di Venezi Così deciso il 4 ottobre 2022 Il consi