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Ordinanza — n. 39592/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39592/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39592/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NIGRO ERNESTO, nato a Taranto il 05/12/1985 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dal ricorrente, dunque da soggetto privo di legittimazione processuale. Considerato, in ogni caso, che i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39592/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per cassazione motivi di cassazione oltraggio alla corte desistenza dall'azione procedura di annullamento condono delle spese procedurali
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da NIGRO ERNESTO, nato a Taranto il 05/12/1985 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto personalmente dal ricorrente, dunque da soggetto privo di legittimazione processuale. Considerato, in ogni caso, che i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2022 La consigliera estensora Il Pres