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Sentenza — n. 39577/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for insult to prison guard using slang term 'Caprone'.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39577/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Trapasso inadmissible, upholding his conviction for insult against a prison guard. The defendant argued that the slang term 'Caprone' lacked offensive intent and that the phrase 'you are nobody' was neutral, but the court found the insult contextually severe given the guard's official duties. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: The court established that slang terms like 'Caprone' retain their inherent insulting nature when directed at a public official performing official duties, and that the presence of accomplices and the public nature of the prison setting satisfy the requirements for joint offense and public insult.

Parole chiave

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insult to public official prison guard conviction joint criminal offense slang term offensiveness inadmissible appeal public function interference Italian criminal law espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Violazione della legge penale con riferimento all'art. 110 cod.pen.
Art. 341-bis cod. pen.
Violazione della legge penale con riferimento all'art. 341-bis cod.pen.
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I.
art. 110 cod.pen
Violazione della legge penale con riferimento all'art. 110 cod.pen.
art. 341-bis cod.pen
Violazione della legge penale con riferimento all'art. 341-bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018
a) dall'utilizzo delle espressioni ingiuriose utilizzate dall'imputato, non contestate, b) dalla presenza di più persone, cioè altri detenuti, ed in luogo aperto al pubblico, tale dovendosi ritenere la struttura carceraria (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Trapasso Pietro, nato in Etiopia l' 8.05.1972 avverso la sentenza del 23/11/2021 emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Caputo, difensore del ricorrente, in cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna del Tribunale di Pescara emessa nei confronti di Pietro Trapasso (ed altro coimputato) per oltraggio a pubblico ufficiale, avendo offeso l'agente penitenziario Claudio Di Pietrantonio mentre svolgeva attività di vigilanza nell'istituto in cui era detenuto, pronunciando la frase "Caprone tu non sei nessuno".

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 110 cod.pen. per avere ritenuto il concorso di persone nel reato sebbene non risultasse alcun elemento da cui desumere la finalità unitaria delle condotte e il contributo di ciascun imputato. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla concreta offensività della frase pronunciata e della lesione all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale in quanto priva di carica sprezzante alla luce dell'evoluzione della lingua. 2.3. Violazione della legge penale con riferimento all'art. 341-bis cod.pen. per assenza di qualsiasi collegamento tra la condotta contestata e l'esercizio della funzione pubblica e l'interferenza perturbatrice rispetto al suo espletamento.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è generico. Il richiamo contenuto nel capo di imputazione all'art. 110 cod. pen. è derivato dall'essere state le condotte di oltraggio consumate da entrambi gli imputati, compagni di cella, nello stesso momento ai danni della medesima persona offesa con cui avevano avuto un diverbio, cosicché appare corretta la qualificazione, in chiave concorsuale, della condotta e, di converso, del tutto generica e priva di rilevanza la doglianza.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha correttamente valutato, in piena consonanza con quella di primo grado, il carattere offensivo della frase "caprone tu non sei nessuno" pronunciata dal ricorrente nei confronti del pubblico ufficiale, mentre questi svolgeva attività di vigilanza all'interno della cella del detenuto. Nessun pregio assume il tentativo difensivo di depotenziare il contenuto ingiurioso richiamando l'etimologia del termine "Caprone" e la sua evoluzione nel tempo, oltre che sostenendo che la frase "tu non sei nessuno" sia innocua e neutra, non solo per il valore intrinsecamente offensivo delle parole utilizzate, ma anche alla luce del contesto in cui esse sono state pronunciate ovverosia da parte di due detenuti, all'interno del carcere, nel momento in cui Di Pietrantonio stava compiendo un atto del proprio ufficio.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte distrettuale, in piena adesione all'accertamento compiuto dal giudice di primo grado, e applicato il pacifico orientamento di questa Corte, ha ritenuta integrata la fattispecie di reato accertandone i requisiti oggettivi costituiti:

a) dall'utilizzo delle espressioni ingiuriose utilizzate dall'imputato, non contestate, b) dalla presenza di più persone, cioè altri detenuti, ed in luogo aperto al pubblico, tale dovendosi ritenere la struttura carceraria (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D.R., Rv. 273417), c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolgeva un atto dell'ufficio all'interno della cella del ricorrente.

5. L'inammissibilità del ricorso determina la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 ott