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Sentenza — n. 39572/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-mention benefit, citing prior conviction severity and judicial discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Daniele Romoli against the Rome Court of Appeal's refusal to grant the non-mention of conviction benefit. While the appellant argued that a prior minor offense had expired, the court noted the appellate judge correctly weighed the specific gravity of the current drug possession offense. Consequently, the court ruled that the benefit is discretionary and denied because the facts demonstrated significant harm to public health.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The non-mention of conviction is a discretionary benefit based on the principle of reformation, where the judge must evaluate the gravity of the offense and the offender's conduct, and its denial is justified if the act caused particular damage.

Parole chiave

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non-mention of conviction discretionary benefit drug possession offense judicial discretion prior conviction bar gravity of offense reformation principle imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 co.
Art. 133 cod. pen.
Tra gli indici di valutazione presenti nell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p.
art. 163 cod. pen
Espone il ricorrente che pur avendo confermato la decisione di primo grado in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod.
art. 175 cod. pen
Omette, tuttavia, il ricorrente di considerare che la mancata applicazione dell'art. 175 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Tra gli indici di valutazione presenti nell'art. 133, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813
Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Romoli Daniele, n. Roma 14/05/1979 avverso la sentenza n. 709/22 della Corte di appello di Roma del 28/01/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, dove esclude il beneficio della non menzione della condanna e, visto l'art. 620, comma 1, lett. I) c.p.p., per l'applicazione del beneficio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha ribadito la responsabilità di Daniele Romoli in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. n. 309 del 1990, rideterminando la pena nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 800,00 euro di multa, condizionalmente sospesa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 co. pen. Espone il ricorrente che pur avendo confermato la decisione di primo grado in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.), la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della non menzione, affermando il carattere ostativo di un precedente rappresentato da un reato contravvenzionale per il quale è stata inflitta la pena detentiva, sia pure sostituita con la pena pecuniaria.

Il ricorrente deduce, per contro, che il precedente in questione è rappresentato da un decreto penale di condanna emesso il 23 maggio 2011 per un reato contravvenzionale commesso il 27 novembre 2010, senza considerare l'effetto estintivo sullo stesso dato dal decorso del tempo senza commissione di altri reati nel periodo di due anni. Tale precedente non poteva, pertanto, essere dichiarato ostativo ai fini della concessione del beneficio. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di valutare gli elementi soggettivi del reato, quale l'occasionalità della condotta e la resipiscenza mostrata dallo imputato con l'ammissione dell'addebito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Versano nel giusto il ricorrente ed il Procuratore Generale requirente a sostenere che la Corte di appello ha errato nel ritenere ostativo al riconoscimento del beneficio il precedente penale in questione, per contro privo di quegli effetti per le ragioni compiutamente esposte in ricorso (reato contravvenzionale estinto dopo due anni in quanto oggetto di decreto penale di condanna non seguito dalla commissione di ulteriori reati). Omette, tuttavia, il ricorrente di considerare che la mancata applicazione dell'art. 175 cod. pen. è stata dalla Corte di appello argomentata "in ragione della non trascurabile gravità del fatto commesso", essendo stato l'imputato colto in possesso "di un quantitativo, sia pure modesto di shaboo di buona qualità (...) da cedere a terzi", sostanza da ritenere "particolarmente dannosa per la salute" (pag. 4-5 sent. impugnata).

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen. è, infatti, fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (da ultimo v. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813).

Tra gli indici di valutazione presenti nell'art. 133, primo comma, cod. pen. vi sono quelli della natura, della specie, dei mezzi (..) e di ogni altra modalità dell'azione (n.

1) nonché della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa del reato (n. 2), che sono, dunque, quelli implicitamente ma inequivocabilmente evocati dalla Corte di merito, giusta motivazione congrua ed insindacabile sotto il profilo logico-argomentativo.

3. Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 21 settembre 2022