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Sentenza — n. 39570/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls drug trafficking conviction for insufficient evidence on minor offense and video surveillance admissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39570/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Antonino Quinci's appeal against his drug trafficking conviction, annulling the lower court's decision on specific grounds. Quinci argued that video recordings of his private residence were inadmissible and that the lower court failed to properly assess the 'minor offense' status under the drug trafficking law. The court agreed that the lower court's reasoning was insufficient to support the conclusion regarding the minor nature of the crime and the organization of the activity.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; Art. 13, 14, 15 Cost.: The court must conduct a comprehensive evaluation of all indicia to determine if a drug trafficking offense qualifies as 'minor,' rejecting conclusions based solely on continuity or organization without assessing the subject's actual capacity and market impact.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense video surveillance admissibility private residence privacy insufficient reasoning annulment continuity of criminal acts imputazione per reati di stupefacenti azione penale privata consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990
Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Art. 13, 14, 15 Cost.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018
309 del 1990, dedita al compimento di reati in materia di stupefacenti, connotati dalla lieve entità (per tali osservazioni si rinvia a Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv.
Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017
272706; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv.
Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015
272529; in senso analogo Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv.
artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Marsala in data 22/05/2019, con cui Antonino Quinci, in relazione ad una serie di condotte di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui gli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano
309 del 1990, dedita al compimento di reati in materia di stupefacenti, connotati dalla lieve entità (per tali osservazioni si rinvia a Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv.
Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi
272706; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv.
Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino
Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech
272529; in senso analogo Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv.
Corte costituzionale n. 135 del 2002
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quinci Antonino, nato il 18/08/1992 a Mazara del Vallo avverso la sentenza del 17/12/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni contenute nella nota inviata dal difensore del ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 17/12/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Marsala in data 22/05/2019, con cui Antonino Quinci, in relazione ad una serie di condotte di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui gli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, con riconoscimento della continuazione anche con i fatti di coltivazione e cessione oggetto di separata sentenza di condanna.

2. Ha proposto ricorso Quinci tramite il suo difensore. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle videoriprese effettuate nei pressi dell'abitazione del ricorrente, aventi ad oggetto immagini relative a luoghi di privata dimora. Richiama i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 135 del 2002 e il monito in essa rivolto al legislatore, ai fini di una complessiva disciplina della materia delle videoriprese, segnalando inoltre l'orientamento giurisprudenziale, con cui si afferma l'inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di diritti costituzionalmente garantiti, come nei caso degli artt. 13, 14 e 15 Cost.

Di qui l'inutilizzabilità di riprese concernenti immagini inerenti a luoghi di privata dimora, come l'androne dell'abitazione del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alle ipotesi per le quali è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente. La Corte non si era attenuta ai principi che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, avendo fatto riferimento ad elementi interpretati in chiave presuntiva, che non deponevano per una conclusione univoca, stante la possibilità di attribuire loro significati ambivalenti. 2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Contesta la valutazione sulla base della quale la Corte ha escluso l'ipotesi della lieve entità, rilevando come non possa dirsi ostativa la mera continuatività delle condotte e lo svolgimento di attività in certa misura organizzata, occorrendo la verifica di una pluralità di elementi, tali da qualificare l'offensività del fatto, alla luce di tutte le possibili varianti e dovendosi considerare che è compatibile con l'ipotesi lieve la detenzione di una provvista, comunque in funzione di una ridotta circolazione di merce con guadagni limitati, ipotesi ricorrente nel caso in esame. 2.4.

Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La Corte non aveva tenuto conto di tutti gli elementi valutabili in relazione alla concreta gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo e in funzione della determinazione di una pena coerente con la sua finalità rieducativa. 2.5. Con il quinto motivo deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte non aveva dato conto delle ragioni per cui la pena non era stata determinata in misura pari al minimo o prossima al minimo, essendosi limitata a formule generiche, inidonee ad esplicitare l'iter logico seguito.3.

Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha inviato nota con le conclusioni.

5. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato. La censura è riferita alla utilizzabilità dei risultati delle videoriprese, ma non si sofferma sullo specifico oggetto di ciascuna di quelle reputate rilevanti ai fini della decisione e sulla concreta interferenza delle stesse con atti della vita privata dei soggetti che compaiono nelle immagini. In ogni caso, va rimarcato come la Corte territoriale abbia in generale osservato che le operazioni sono state effettuate con telecamere posizionate sulla pubblica via in modo da riprendere l'ingresso dell'abitazione del ricorrente.

A tale stregua, senza che possa invocarsi in senso contrario la sentenza n. 135 del 2002 della Corte costituzionale, deve ribadirsi la piena utilizzabilità degli elementi in tal modo acquisiti, essendo ormai consolidata la distinzione tra riprese che sono effettuate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, nei quali l'operazione è comunque legittima, e riprese riguardanti luoghi nei quali è garantita l'intimità e la riservatezza o luoghi costituenti vero e proprio domicilio, nei quali le riprese sono soggette a limitazioni o precluse (sul punto Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269; cfr. anche Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279067). In particolare, in tale prospettiva deve richiamarsi il consolidato orientamento interpretativo in forza del quale «sono utilizzabili, senza preventivo provvedimento autorizzativo del giudice, i risultati delle videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria all'interno dell'atrio e del vano scale di un immobile comune a più abitazioni, in quanto non costituenti luoghi di privata dimora» (Sez. 6, n. 5253 del 13/11/2019, dep. 2020, Magliacano, Rv. 278342).

2. Il secondo motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve in assertive contestazioni, che non si confrontano con l'effettivo tenore della motivazione, con cui la Corte, richiamando le valutazioni del primo Giudice, ha suffragato la sussistenza di prove di colpevolezza in ordine a plurime attività di cessione di marijuana, desunta non da mere presunzioni, bensì dalla correlazione logica tra conversazioni intercettate e la riscontrata presenza di taluni acquirenti presso l'abitazione del ricorrente, oltre che in taluni casi dalla diretta verifica della disponibilità di piccoli quantitativi di droga, appena acquistata, da parte di soggetti che hanno poi reso, al riguardo, dichiarazioni a carico del ricorrente.

3. Il terzo motivo è fondato. La Corte ha escluso che fosse configurabile l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, affermando che tutti gli indici richiamati dalla norma devono condurre al medesimo risultato e che nel caso di specie avrebbe dovuto considerarsi la capacità del ricorrente di gestire una continuativa attività di spaccio, pur trovandosi in stato di restrizione domiciliare. La motivazione non risulta tuttavia idonea a sorreggere la conclusione. Va infatti richiamato il principio per cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, fermo restando che la valenza di taluno di essi potrebbe essere compensata dagli altri, nel quadro di un giudizio comunque unitario (sul punto Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). D'altro canto, non può assumere rilievo, in assenza di un preciso inquadramento della complessiva attività, il mero dato della continuatività dell'attività e della presenza di una minima organizzazione, non essendo altrimenti configurabile l'ipotesi dell'associazione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, dedita al compimento di reati in materia di stupefacenti, connotati dalla lieve entità (per tali osservazioni si rinvia a Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706; Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, El Batouchi, Rv. 270849).

E' invece necessaria una valutazione dell'offensività della condotta che deve essere ancorata non solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma anche alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529; in senso analogo Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068, ove si precisa che è necessario valutare la complessiva minor portata dell'attività dello spacciatore o dei suoi complici, con ridotta circolazione di merce e di denaro e guadagni limiti, pur prospettando la disponibilità di una provvista correlata al tipo di sostanza e computata in dosi conteggiabili in decine).A fronte di ciò, l'analisi della Corte, non confortata dal mero dato dei quantitativi movimentati e del numero di episodi comprovati, si risolve nell'apodittica valorizzazione di elementi inidonei, non suffragati dall'effettiva ricostruzione del tipo di operatività del ricorrente, in rapporto alla disponibilità necessaria per far fronte alle richieste e al tipo di guadagni ricavabili, oltre che in rapporto alle modalità concretamente utilizzate, non essendo di per sé decisivo il riferimento alla veste di soggetto sottoposto a restrizione domiciliare, incidente • piuttosto sul versante del grado di colpevolezza.

4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo e con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso. P. Q. M. Annulla la sentenza impu