Sentenza — n. 39322/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di ricusazione proposta da Augustin Perleka nei confronti del Collegio della Corte di appello di Roma dinanzi al quale è in corso il procedimento per la trattazione dell'appello proposto dal Perleka avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Per tale reato il ricorrente versa in stato di custodia cautelare in carcere ed aveva presentato istanza di sostituzione della misura cautelare respinta dal Collegio di appello con ordinanza del 27 aprile 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 279 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39322/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E' pacifica nella giurisprudenza di questa Corte - che ha esaminato la questione proprio con riferimento ai motivi di ricusazione dei giudici componenti un organo collegiale giudicante che avevano rigettato la richiesta di revoca della misura - l'affermazione che non può essere avanzata la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1 lett.
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Perleka Augustin, nato in Albania il 12/8/1994 avverso l'ordinanza del 19/5/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso (rileggere)
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di ricusazione proposta da Augustin Perleka nei confronti del Collegio della Corte di appello di Roma dinanzi al quale è in corso il procedimento per la trattazione dell'appello proposto dal Perleka avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990. Per tale reato il ricorrente versa in stato di custodia cautelare in carcere ed aveva presentato istanza di sostituzione della misura cautelare respinta dal Collegio di appello con ordinanza del 27 aprile 2022.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia erronea applicazione degli artt. 37, comma 1, lett.
b) e 38 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul punto della sussistenza dell'indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione da parte del Collegio giudicante che aveva richiamato il provvedimento del Tribunale del riesame, sulla ricorrenza del quadro indiziario, giungendo a pronunciarsi anche sul punto della qualificazione giuridica della condotta, perché non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, aspetto, questo, che costituiva specifico oggetto dei motivi di appello.
Sostiene il ricorrente che debbano trovare applicazione, in materia, i principi delineati dalla Corte Cost. con l'ordinanza 181 del 2004 e con la sentenza n. 66 del 1997 che impongono al giudice di astenersi se abbia espresso una valutazione di merito tale da risultare pregiudicante rispetto ad una successiva fase del giudizio, non imposta di norma dal tipo di atto compiuto dal giudice, e che, pertanto, legittima la ricusazione. Il ricorrente esamina, numerose pronunce di questa Corte in materia dalle quali può enuclearsi l'affermazione che costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge o allorchè esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e poggia sull'affermazione di principi, del tutto pacifici, ma inconferenti rispetto alla fattispecie concreta nella quale, viene in rilievo la denuncia di indebita pronuncia del giudice investito di una richiesta cautelare nella medesima fase processuale di merito. Non si tratta, peraltro, ad avviso del Collegio, di esaminare l'ampiezza della decisione cautelare in materia di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari ma, in presenza di una pertinente valutazione di questi elementi, di radicale incompatibilità logica e giuridica alla prospettazione della causa di ricusazione poiché in materia cautelare il giudice è investito di una competenza accessoria, che si radica in ragione di quella principale, che gli è propria, del giudizio sul merito e l'esercizio della competenza accessoria non fa venire meno quella principale, a causa detl'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. poiché, altrimenti, alla scelta processuale di una parte sarebbe, in definitiva, rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne è investito.
E' pacifica nella giurisprudenza di questa Corte - che ha esaminato la questione proprio con riferimento ai motivi di ricusazione dei giudici componenti un organo collegiale giudicante che avevano rigettato la richiesta di revoca della misura - l'affermazione che non può essere avanzata la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1 lett.
b) cod. proc. pen., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto ne deriva la frammentazione dello stesso e si consente alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo; tale principio è ancor più valido in riferimento alle funzioni assegnate dalla legge al giudice dibattimentale, stante la regola della sua immutabilità (Sez. 6, n. 42975 del 22/09/2003, Neziri Bashkirn, Rv. 227619; Sez. 6, n. 16453 del 10/02/2015, Celotto, Rv. 263576).
Dalle precise e puntuali indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 51 del 1997; ord. n. 366 del 1997; ord. n. 206 del 1998; ord. n. 443 del 1999) emerge che esiste una relazione intrinsecamente inscindibile tra competenza accessoria in materia cautelare e potere di cognizione di cui è titolare il giudice del dibattimento - e qualunque altro giudice che sia investito del procedimento dopo l'esercizio dell'azione penale ex art. 279 codice di rito - in merito alla regiudicanda che forma oggetto del processo principale, onde deve senz'altro escludersi la configurabilità di incompatibilità nei confronti del giudice investito del giudizio che, nel corso di esso, abbia esercitato il potere cautelare.
Costituisce, infatti, preciso dovere del giudice procedente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. adeguare il regime cautelare dell'indagato o dell'imputato alla situazione concreta (art. 299 cod. proc. pen.) e, quando a procedere è il giudice competente per il merito del giudizio, questi non può demandare a terzi le decisioni che gli spettano, nemmeno per timore di doversi pronunziare, sia pure ai fini richiesti, in tutto o in parte sul tema dell'accusa; né potrebbe limitare il suo potere- dovere di verifica della vicenda cautelare in nome dell'incompatibilità, di talché giammai potrebbe dipendere la sua incompatibilità dalla incisività o meno del suo giudizio cautelare (a meno che non si risolva in un' indebita, rectius ingiustificata, anticipazione sul merito della res iudicanda ovvero sulla colpevolezza dell'imputato).
Anzi, la libertà di scelta delle argomentazioni a sostegno dell'eventuale decisione incidentale cautelare costituisce il logico corollario dell'assenza di profili d'incompatibilità a pronunziarsi da parte del giudice che procede. 2.Sulla scorta di tali principi sono corrette le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello di Roma che ha escluso che il Collegio giudicante versasse in condizioni di incompatibilità per avere manifestato il proprio convincimento sui fatti di imputazione essendosi pronunciato limitatamente alle argomentazioni svolte con l'istanza cautelare e non anche sui motivi di appello e limitatamente alla sussistenza del quadro cautelare, rimasto immutato.
Come anticipato, la difesa, che non indica ragioni ulteriori a soster io della denunciata incompatibilità, inquadra erroneamente la problematica Sottesa al caso specifico estendendo principi che, secondo lo stesso proponente, fanno riferimento a pronunce intervenute in fasi o gradi di giudizio differenti e omettendo di valutare le problematiche della ricusaziore del giudice del dibattimento penale con riferimento all'esercizio dei poteri-doveri di cui all'art.279 cod. proc. pen. nell'ambito della stessa fase processuale di merito e, in presenza di una pertinente valutazione dei presupposti applicativi che giustificano il permanere della misura, prospetta una causa di ricusazione incompatibile, sul piano logico e giuridico, con la fattispecie processuale in cui i I giudice del merito si è espresso sulla sussistenza del quadro cautelare, nella sua duplice articolazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo