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Ordinanza — n. 38563/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as late, violating strict 45-day filing deadlines under Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38563/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by three Nigerian nationals inadmissible de plano due to untimely submission. Although the second instance judgment was issued in January 2021, the statutory 45-day appeal period expired in May 2021, yet the filings were only received in June. The court ruled that the appeals violated mandatory procedural deadlines and ordered the appellants to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals must be filed within strict statutory time limits; failure to comply renders them inadmissible de plano.

Parole chiave

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untimely appeal procedural deadline inadmissible de plano Criminal Procedure Code statutory limitation court costs procedural default deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. c), cod. proc. pen.
pen.; la sentenza non doveva essere notificata agli imputati, presenti in aula al momento della lettura del dispositivo o dichiarati assenti; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. Anthony Joe, nato in Nigeria il 14/06/1990 2. Ete Frank, nato in Nigeria il 03/09/1992 3. Matthew Endurance, nato in Nigeria il 05/04/1996 avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che i ricorsi sono stati presentati tardivamente: ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Bologna è stata pronunciata il 31 gennaio 2021 ed è stata depositata il 17 marzo 2021, nel rispetto del termine di sessanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza non doveva essere notificata agli imputati, presenti in aula al momento della lettura del dispositivo o dichiarati assenti; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da venerdì 2 aprile 2021 e scadeva lunedì 17 maggio '2021 (essendo festivo il giorno precedente di scadenza), mentre il ricorso dei tre imputati risulta essere stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Modena il 6 giugno 2021, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso