Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38340/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as arguments concern sentencing and mitigation, not legal violations under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38340/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding sentencing and generic mitigating circumstances do not fall within the specific exceptions allowed for challenging a plea-bargain judgment. The appellant argued for a review of the sanction treatment and attenuating factors, but the Court held these issues are incompatible with the strict scope of Art. 448, comma 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against plea-bargain judgments are limited to specific legal violations such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding mere dissatisfaction with sentencing or mitigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal Art. 448 c.p.p. legal qualification error sentencing review inadmissible appeal mitigating circumstances court costs controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tribunale di Catania, deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Catrini Giuseppe, nato a Catania il 03.03.1968 avverso la sentenza del 1° marzo 2022 emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso; OSSERVA Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. Tribunale di Catania, deducendo il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. perché incentrati unicamente su argomenti incompatibili con l'avvenuto accordo delle parti, senza evidenziare profili di illegalità della pena o di errata qualificazione giuridica del fatto.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consi estensor