Ordinanza — n. 38080/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russi Onofrio, nato a San Severo il 20.08.1997 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russi Onofrio avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per diversi reati deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per le condotte 1r ascritte e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38080/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per diversi reati deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per le condotte 1r ascritte e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Russi Onofrio, nato a San Severo il 20.08.1997 avverso la sentenza del 22 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Russi Onofrio avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per diversi reati deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte in merito alla responsabilità per le condotte 1r ascritte e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2022 La Consigliera estensora Il Prendent