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Sentenza — n. 38064/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38064/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Radu Bogdan Belbe è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Capo A). Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Tania Maria Avenia, deducendo i vizi di mancanza di motivazione e di violazione degli artt.157 e 160 cod. pen. per l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata. Deduce il difensore di avere formulato tale istanza in via subordinata nel rassegnare le proprie conclusioni e che la prescrizione sarebbe maturata in quanto dalla data dell'ultimo atto interruttivo (ovvero la sentenza di condanna in primo grado emessa il 16 dicembre 2015), alla data del 16 dicembre 2021 sarebbe decorso il termine di prescrizione di sei anni.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38064/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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riduzione della pena proroga del periodo di prova restituzione del termine durata di protezione durata ragionevole del procedimento adeguamento della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Belbe Bogdan Radu nato in Romania il 18/6/1996 avverso la sentenza emessa il 24 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Radu Bogdan Belbe è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Capo A).

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Tania Maria Avenia, deducendo i vizi di mancanza di motivazione e di violazione degli artt.157 e 160 cod. pen. per l'omessa dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata. Deduce il difensore di avere formulato tale istanza in via subordinata nel rassegnare le proprie conclusioni e che la prescrizione sarebbe maturata in quanto dalla data dell'ultimo atto interruttivo (ovvero la sentenza di condanna in primo grado emessa il 16 dicembre 2015), alla data del 16 dicembre 2021 sarebbe decorso il termine di prescrizione di sei anni.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha depositato requisitoria, concludendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

2. Osserva il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, qui condiviso e ribadito, il riferimento, sia pure generico, al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160, comma secondo, cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello (Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525; Sez. 5, n. 3420 del 07/11/2007, dep. 2008, Vulpio, Rv. 238236; Sez. 6, n. 11418 del 21/02/2003, Ferrari, Rv. 224264). Si è, infatti, considerato:

a) l'identità del lessico adottato dal legislatore sia con riferimento al giudizio di primo grado che a quello di appello;

b) il fatto che, anche nel caso in cui l'impugnazione sia proposta dallo stesso imputato, come nel caso in esame, il gravame proposto ha evitato il passaggio in giudicato della sentenza che si ritiene sfavorevole, di talché ragionevolmente viene conferito effetto interruttivo all'atto che, disponendo il giudizio di impugnazioneisia pure su sollecitazione del privato, riafferma la pretesa punitiva dell'ordinamento (così, testualmente, Sez. 6, n. 11418 del 21/02/2003). 2.1 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la deduzione difensiva era, pertanto, ab origine manifestamente infondata avendo omesso di considerare l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla emissione, in data 19 ottobre 2021, del decreto di citazione per il giudizio di appello (cfr. Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405). Da ciò consegue, pertanto, che, avuto riguardo alla data di commissione del reato (25 agosto 2015), alla data di emissione della sentenza impugnata (24 gennaio 2022) non era ancora decorso il termine di prescrizione del reato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settemb