Sentenza — n. 37851/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Agrigento ha dichiarato cessata, per scadenza del termine di fase, la misura coercitiva del divieto di dimora in precedenza applicata nei confronti di Davide Salvatore D'Agostino in ordine all'imputazione provvisoria di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1970.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 550 cod. proc. pen, art. 279 cod. proc. pen, art. 303 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37851/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), essendo comunque necessario il configurarsi di una situazione di stasi processuale non altrimenti rimediabile se non deducendo, per l'appunto, il vizio dell'abnormità (giurisprudenza costante, da ultimo v. Sez. 4, n. 16270 del 05/04/2022, PM in proc. Fischi, Rv. 283025). Tutto ciò premesso, come rilevato anche dal Procuratore Generale in sede requirente, nella fattispecie non si è determinata alcuna stasi procedurale, atteso in primo luogo che il Pubblico Ministero ricorrente ben avrebbe ben potuto azionare l'ordinario rimedio processuale dell'appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) al fine di conseguire l'annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza n. 3356/21 del G.i.p. del Tribunale di Agrigento del 30/04/2022 nel procedimento nei confronti di D'Agostino Davide Salvatore letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il G.i.p. del Tribunale di Agrigento ha dichiarato cessata, per scadenza del termine di fase, la misura coercitiva del divieto di dimora in precedenza applicata nei confronti di Davide Salvatore D'Agostino in ordine all'imputazione provvisoria di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1970.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, deducendone l'abnormità per carenza funzionale del potere da parte del giudice, derivante dall'avvenuto transito del procedimento alla fase dibattimentale per effetto della mera emissione, da parte del Pubblico Ministero, del decreto di citazione diretta a giudizio del D'Agostino con atto recante data del 19 aprile 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento al profilo della legittimità del provvedimento impugnato si deve senza meno concordare con il Pubblico Ministero ricorrente: in forza della intervenuta mera emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 cod. proc. pen.), il G.i.p. aveva perso la veste di giudice competente nell'ambito del procedimento cautelare incidentale (art. 279 cod. proc. pen.) e dunque il provvedimento da lui emesso deve ritenersi sicuramente illegittimo. Nel giudizio a citazione diretta, infatti, ai fini dell'individuazione dei termini di durata della custodia cautelare, ex art. 303 cod. proc. pen., la mera emissione del decreto di citazione a giudizio determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio, essendo, invece, irrilevante il momento della notifica del provvedimento medesimo all'imputato (Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, P.G. in proc.
Bruni, Rv. 279405; Sez. 6, n. 9378 del 07/03/2012 El Haji, Rv. 252287) 3. Non ogni illegittimità di un provvedimento, tuttavia, ne comporta necessariamente l'abnormità. Il ricorso per abnormità si atteggia, infatti, nell'ordinamento processuale come rimedio straordinario, sganciato finanche dell'osservanza dei termini di impugnazione, ma ancorato alla sussistenza di ben precisi presupposti individuati dalla giurisprudenza, tra cui quello della necessità di ovviare ad una altrimenti ineliminabile situazione di stasi processuale. Non è sufficiente, infatti, che il provvedimento, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (cd. abnormità funzionale, per tutte v.
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094), essendo comunque necessario il configurarsi di una situazione di stasi processuale non altrimenti rimediabile se non deducendo, per l'appunto, il vizio dell'abnormità (giurisprudenza costante, da ultimo v. Sez. 4, n. 16270 del 05/04/2022, PM in proc. Fischi, Rv. 283025). Tutto ciò premesso, come rilevato anche dal Procuratore Generale in sede requirente, nella fattispecie non si è determinata alcuna stasi procedurale, atteso in primo luogo che il Pubblico Ministero ricorrente ben avrebbe ben potuto azionare l'ordinario rimedio processuale dell'appello cautelare (art. 310 cod. proc. pen.) al fine di conseguire l'annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo.
Una volta dichiarata cessata, per quanto illegittimamente da un giudice incompetente, l'efficacia della misura cautelare, né il subprocedimento cautelare né quello principale hanno, infatti, sofferto situazioni di stallo processuale, tali da richiedere indefettibilmente il ricorso al rimedio dell'impugnazione per abnormità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 12 settembre 2022 Il con