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Sentenza — n. 37848/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37848/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37848/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 01/12/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 23/01/2018, con cui Peter Parisi è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Parisi tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. La Corte si era basata su una presunzione di responsabilità, quando l'onere di provare la destinazione della droga allo spaccio gravava sull'accusa e nel caso di specie gli elementi valorizzati, in particolare le bustine rinvenute, la lama del coltellino intrisa di sostanza e le banconote, non costituivano elementi inequivocamente deponenti nel senso dell'attività di spaccio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 37848/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ha proposto ricorso Parisi tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. La Corte si era basata su una presunzione di responsabilità, quando l'onere di provare la destinazione della droga allo spaccio gravava sull'accusa e nel caso di specie gli elementi valorizzati, in particolare le bustine rinvenute, la lama del coltellino intrisa di sostanza e le banconote, non costituivano elementi inequivocamente deponenti nel senso dell'attività di spaccio.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti prove psichiatriche insufficienza di prove difetto di prova del nesso causale prove acquisite illegalmente onere della prova
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Parisi Peter, nato a Palermo il 27/11/1991 avverso la sentenza in data 01/12/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Giulio Vulpitta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/12/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 23/01/2018, con cui Peter Parisi è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso Parisi tramite il suo difensore. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità. La Corte si era basata su una presunzione di responsabilità, quando l'onere di provare la destinazione della droga allo spaccio gravava sull'accusa e nel caso di specie gli elementi valorizzati, in particolare le bustine rinvenute, la lama del coltellino intrisa di sostanza e le banconote, non costituivano elementi inequivocamente deponenti nel senso dell'attività di spaccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo, incentrato sul carattere presuntivo della destinazione della droga rinvenuta allo spaccio, non si confronta con l'argomentata analisi della Corte, che, confermando la valutazione del primo Giudice, ha tutt'altro che illogicamente valorizzato gli elementi acquisiti in sede di perquisizione, allorché erano stati rinvenuti non solo i quantitativi di marijuana, ma anche lamette e forbicine intrise di sostanza stupefacente, un bilancino e numerose buste in polietilene, oltre che una somma di denaro distribuita in siti nei quali erano presenti le lamette intrise o un'infiorescenza di sostanza. Di qui il coerente giudizio della Corte in merito alla convergenza di tali elementi -tutti indicativi di un'attività non occasionale di predisposizione di dosi e di un ricavo in denaro- nel senso della destinazione della droga allo spaccio, giudizio che viene assertivamente contestato, in funzione di un'alternativa valutazione inerente al merito, esulante tuttavia dalla sfera dello scrutinio di legittimità.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende