Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's claim of lack of reasoning failed to cite specific grounds for acquittal. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding reasons for non-acquittal, but the court found the motive generic and non-compliant with Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal based on lack of reasoning is inadmissible if it does not specify the grounds for acquittal or exemption from punishment.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Balliu Mateo, nato in Albania il 23/04/1997 avverso la sentenza in data 20/04/2022 del Tribunale di Frosinone visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza DEL 20/04/2022 il Tribunale di Frosinone ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Mateo Balliu la pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Ha proposto ricorso Balliu tramite il suo difensore, deducendo mancanza e vizio di motivazione in ordine alle ragioni del mancato proscioglimento.
3. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo, peraltro intrinsecamente generico, non rientra tra quelli consentili ai sensi dell'art. 448-comma 2-bis cod. proc. pen., non essendo deducibile il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento.
4. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e da essa discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec