Sentenza — n. 37703/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lopalco Maurizio, nato a Taranto il 24/02/1978 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 22/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Lopalco Maurizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi riguardi la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È stato articolato un unico motivo con si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile perchè non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., e, comunque, perché del tutto generico.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lopalco Maurizio, nato a Taranto il 24/02/1978 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 22/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Lopalco Maurizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi riguardi la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È stato articolato un unico motivo con si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri.
2. Il motivo è inammissibile perchè non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., e, comunque, perché del tutto generico.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.