Sentenza — n. 37702/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAStefano Grassi ha presentato dichiarazione di ricusazione nei riguardi del Presidente del Collegio e del Consigliere relatore del procedimento n. 44259/2022 R.G.N. celebrato dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il 12.7.2022. Il ricorrente fa riferimento all'ordinanza n. 17 e si assume che i magistrati indicati sono stati ricusati ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 36 cod. proc. pen. "perché di fatto detto giudici mi hanno condannato già troppe volte" e perchè gli stessi sarebbero non imparziali e terzi (così la dichiarazione ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO1. La dichiarazione è inammissibile perché priva di allegazioni specifiche e perché strutturalmente generica in ordine alle ragioni poste a fondamento di motivi solo in astratto evocati.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 44259/2022 R.G.N. celebrato dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il 12.7.2022. Il ricorrente fa riferimento all'ordinanza n. 17 e si assume che i magistrati indicati sono stati ricusati ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 36 cod. proc. pen. "perché di fatto detto giudici mi hanno condannato già troppe volte" e perchè gli stessi sarebbero non imparziali e terzi (così la dichiarazione ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO1. La dichiarazione è inammissibile perché priva di allegazioni specifiche e perché strutturalmente generica in ordine alle ragioni poste a fondamento di motivi solo in astratto evocati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Grassi Stefano, nato a Reggio Emilia il 26/09/1969 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione il 15/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
RITENUTO IN FATTO
1. Stefano Grassi ha presentato dichiarazione di ricusazione nei riguardi del Presidente del Collegio e del Consigliere relatore del procedimento n. 44259/2022 R.G.N. celebrato dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione il 12.7.2022. Il ricorrente fa riferimento all'ordinanza n. 17 e si assume che i magistrati indicati sono stati ricusati ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 36 cod. proc. pen. "perché di fatto detto giudici mi hanno condannato già troppe volte" e perchè gli stessi sarebbero non imparziali e terzi (così la dichiarazione ricorso). CONSIDERATO IN DIRITTO1. La dichiarazione è inammissibile perché priva di allegazioni specifiche e perché strutturalmente generica in ordine alle ragioni poste a fondamento di motivi solo in astratto evocati.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.