Italian Court dismisses appeals against probation sentences as complaints exceed legal limits under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three individuals against a probation sentence inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding the absence of statutory grounds for acquittal and insufficient reasoning on sentencing responsibility. The court rejected these claims because the contested decision already provided adequate reasoning on the parties' control powers, rendering the complaints legally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against probation sentences are inadmissible if they do not fall within the specific complaints permitted by law, as general allegations of legal violation or lack of motivation are excluded when the decision contains sufficient reasoning on the relevant powers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:
1) Viola Natale, nato a Messina il 25/06/1973 2) Bonanno Rosa, nata a Messina il 02/09/1977 3) Paratore Giuseppe, nato a Messina il 11/06/1969 avverso la sentenza del 01/06/2022 emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, rispettivamente proposti, con separati atti di impugnazione, nell'interesse di Viola Natale e Bonanno Rosa e di Paratore Giuseppe in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché le doglianze dedotte non sono consentite ed esulano da -1/ quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, nel caso di specie, i ricorrenti si limitano a denunciare il vizio della violazione dì legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri. e all'assenza di motivazione in punto di accertamento della responsabilità e congruità del correlato trattamento sanzionatorio, senza tener conto del fatto che la decisione impugnata ha reso, di contro, una motivazione adeguata in relazione alla tipologia dei poteri di controllo e verifica rimessi al giudice in presenza di un accordo delle parti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il