Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to invoke specific statutory grounds under Art. 444 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimo Italiano inadmissible de plano. The appellant challenged a plea-bargain sentence without invoking any of the specific statutory grounds permitted for cassation under Article 444, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the generic complaint regarding the lack of motivation on the qualification of drug possession, ruling that the appeal failed to meet the strict admissibility requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The appeal must be based on specific statutory grounds; a generic complaint regarding the lack of motivation on the qualification of the conduct does not satisfy the admissibility requirements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Italiano Massimo, nato a Mesagne il 09/06/1995 avverso la sentenza del 26/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorrente - nell'impugnare la sentenza di patteggiamento sopra indicata - non ha invocato alcuna della ipotesi per le quali ai sensi dell'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: il ricorrente genericamente e in modo del tutto assertivo si è doluto della mancata motivazione in ordine alla qualificazione della condotta di detenzione di stupefacente di cui al capo d'imputazione B) della rubrica; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il