Cassation Court dismisses appeal against execution order due to procedural preclusion and lack of double criminality argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the foreign conviction did not constitute a crime under Italian law due to insufficient monetary thresholds and lack of active conduct. The court rejected this, ruling that such substantive defenses must have been raised during the initial recognition proceedings rather than in the execution phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that arguments regarding the lack of double criminality or the nature of the foreign offense must be raised in the proceedings for recognition of the foreign judgment and cannot be introduced in the execution incident.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pop Calin Silviu, nato a Fagaras (Romania) il 10/05/1977 avverso l'ordinanza del 30.03.2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso proposto da Silviu Calin Pop volto a dichiarare l'estinzione della pena di due anni di reclusione irrogata dall'autorità giudiziaria rumena e riconosciuta come eseguibile nello Stato italiano dalla Corte di appello di Milano con sentenza n. 55 del 2020 del 30 settembre 2020.
2. L'avvocato Domenico Chindanno, nell'interesse del Pop, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, in riferimento all'art. 7 della legge n. 69 del 2005, e dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Premette il ricorrente che la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 55 del 30 settembre 2020, aveva negato la consegna del Pop all'autorità giudiziaria rumena in esecuzione di un mandato di arresto europeo esecutivo, in quanto aveva ritenuto che lo stesso fosse radicato in territorio italiano ai sensi dell'art. 18-bis, lett. c), della legge n. 69 del 2005; la Corte di appello di Milano, al contempo, aveva riconosciuto come eseguibile nell'ordinamento italiano la pena di due anni di reclusione irrogata al Pop dalla sentenza del Tribunale di Brasov in data 18 giugno 2019 e, dunque, aveva dichiarato il reato tributario contestato al medesimo nell'ordinamento rumeno come assimilabile alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente confermato tale assimilazione, in quanto il fatto commesso in Romania non sarebbe previsto come reato dalla legge italiana. La sentenza rumena avrebbe, infatti, condannato il Pop esclusivamente per l'omessa registrazione nella contabilità dei redditi ottenuti nel periodo aprile- ottobre 2014. Rileva il ricorrente che il comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contempla la soglia di punibilità di 30.000 euro, al di sotto della quale il fatto non può essere considerato reato dall'ordinamento italiano e che il Pop aveva sottratto allo Stato rumeno una somma di 89.138 lei (e, dunque, inferiore a 20.000 euro).
Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, non sarebbero sufficienti ad integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici comportamenti meramente omissivi, quali l'omessa fatturazione o registrazione, essendo pur sempre necessaria una condotta di natura commissiva, nella quale il carattere fraudolento dovrebbe tradursi in espressioni oggettivamente distinte dalle mere violazioni contabili, funzionali a dare credibilità alla dichiarazione mendace e dotate di una qualificata idoneità decettiva. La discrasia tra il reato tributario per il quale il Pop era stato condannato e la fattispecie di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, dunque, non potrebbe trovare giustificazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 69 del 2005.
Deduce, dunque, il difensore che la Corte di appello di Milano avrebbe dovuto riconoscere l'estinzione della pena irrogata dalla sentenza rumena perché il fatto commesso dal Pop non costituisce reato per l'ordinamento italiano.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 29 luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentito dalla legge e, comunque, manifestamente infondato.
2. Il ricorso è, infatti, aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte di appello ha, infatti, dichiarato l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, in considerazione della preclusione maturata sulla questione dedotta per effetto della mancata impugnazione della sentenza della Corte di appello di Milano, n. 55 del 2020 del 30 settembre 2020, divenuta irrevocabile.
3. Le censure relative al difetto di doppia punibilità, del resto, avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione alla pronuncia della Corte di appello di Milano del 30 settembre 2020 e non rientrano tra quelle proponibili in sede esecutiva. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, non possono essere dedotte con l'incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere (Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, S., Rv. 265882-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, con cui erano stati proposti motivi in parte attinenti al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere; Sez. 4, n. 1348 del 06/10/1994, P., Rv. 200970-01).
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende..ve.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr