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Sentenza — n. 37493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and repetitive claim regarding recidiva reiterata.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Fimiani's appeal inadmissible because his sole ground was a repetitive and unfounded complaint about the application of recidiva reiterata. Fimiani argued he was not previously declared a recidivist, yet the court noted he had already been declared a recidivist in three prior irrevocable sentences before the current crimes. Consequently, the court ruled the appeal lacked merit and ordered Fimiani to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and purely repetitive of previous rejected complaints, as the court lacks jurisdiction to re-examine facts already definitively established.

Parole chiave

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recidiva reiterata inammissibilita ricorso doglianza reiterativa presupposto fatto infondato spese processuali cassa delle ammende codice di procedura penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Con atto del proprio difensore, Giovanni Fimiani impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
Art. 99 c.p.
Art. 69, quarto comma, c.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fimiani Giovanni, nato a Napoli il 23/04/1972 avverso la sentenza del 17/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore ricorrente, avv. Roberta Cardinetti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto del proprio difensore, Giovanni Fimiani impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 17 marzo scorso, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. tI Con un unico motivo, lamenta la violazione degli artt. 99 e 69, quarto comma, cod. pen., per essergli stata applicata la recidiva reiterata, nonostante egli non fosse stato mai dichiarato recidivo con precedente sentenza irrevocabile, e per essergli stato precluso, di conseguenza, un eventuale bilanciamento favorevole con circostanze attenuanti.

2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore ricorrente, concludendo rispettivamente per l'inammissibilità e per raccoglimento del ricorso.

3. L'impugnazione è inammissibile, perché il relativo motivo non soltanto è manifestamente infondato, ma è altresì puramente reiterativo di doglianza già proposta con l'atto d'appello e motivatamente respinta dalla Corte distrettuale, per l'evidente infondatezza del relativo presupposto di fatto. Come i giudici d'appello hanno in dettaglio evidenziato, infatti, prima della commissione dei reati oggetto di giudizio, Fimiani era stato dichiarato recidivo con almeno tre sentenze già allora irrevocabili (v. pag. 7, sent.) e, sul punto, il ricorso omette qualsiasi osservazione.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27