Appeal dismissed for inadmissibility as arguments concern motivation, not specific legal violations under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a plea-bargain sentence, alleging the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, limits appeals to specific legal violations regarding the defendant's will, factual qualification, or security measures, excluding mere defects in judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code are strictly limited to specific legal violations concerning the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and judgment, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the plea or security measure, thereby excluding challenges based solely on the lack of motivation regarding these points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Simon Di Michele Castrolla, nato in Colombia il 13/12/1999 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 del Tribunale di Terni; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso OSSERVA Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Terni, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della perla o della misura di sicurezza.
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperitci per ragioni non più consentite dalla legge. P. Q. NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec